Cassazione Civile, Ordinanza n. 19834/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di assoggettare alla Gestione separata un'avvocata per l'attività professionale svolta nell'anno 2009, ritenendo dovuta l'iscrizione e i contributi in ragione del reddito prodotto, indicato in circa euro 3.000. La Corte d'appello aveva respinto l'appello contro la decisione di primo grado, valorizzando il solo dato reddituale e reputando conseguentemente dovuta l'iscrizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare i presupposti dell'obbligo contributivo, e in particolare l'abitualità dell'esercizio professionale, gravava sull'INPS, che non l'aveva assolto, mentre il mero reddito prodotto non bastava; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione dei contributi, assumendo che il primo atto interruttivo fosse successivo al quinquennio decorrente dalla scadenza dei contributi 2009; 3) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo concernente l'illegittimità delle sanzioni civili, poiché l'INPS non avrebbe specificato il dolo ascritto alla professionista, che aveva presentato la dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva fondato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sul solo ammontare del reddito prodotto, senza accertare in fatto se l'attività libero-professionale fosse svolta in modo abituale oppure occasionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori due motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
L'onere di provare i presupposti dell'obbligo contributivo incombe sulla parte che lo allega; non può essere superato da un automatismo fondato sul solo dato reddituale.
I motivi di appello devono essere esaminati dal giudice di merito; tuttavia, nella decisione di legittimità tali censure restano assorbite se il ricorso viene accolto per una ragione preliminare dirimente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla qualificazione del presupposto dell'iscrizione alla Gestione separata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi a prescrizione e sanzioni civili.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo sussiste quando l'attività sia esercitata in modo abituale, ancorché non esclusivo, e produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Viene richiamato quale interpretazione autentica del sistema normativo in tema di Gestione separata e professionisti iscritti ad albo.
art. 44, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
La soglia di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività di lavoro autonomo occasionale; non sostituisce il requisito dell'abitualità quando l'attività professionale sia svolta con carattere abituale.
È richiamato per la proposta definita in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non deriva automaticamente dal solo reddito dichiarato, ma richiede l'accertamento in fatto dell'esercizio abituale dell'attività libero-professionale.
- Il requisito dell'abitualità deve essere valutato ex ante, sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell'attività e di elementi indiziari come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale; il dato reddituale, specie se modesto, può al più costituire un indizio, non un criterio esclusivo.
- La soglia di euro 5.000 attiene al lavoro autonomo occasionale e non può essere utilizzata per trasformare il mero superamento o mancato superamento del reddito in un automatismo contributivo svincolato dalla natura abituale o occasionale della prestazione.
- In presenza di errore di sussunzione sul presupposto contributivo, la sentenza di merito va cassata con rinvio per nuovo esame dei fatti rilevanti; le censure ulteriori restano assorbite.
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