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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07408/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, notificato al debitore e al terzo pignorato per oltre 229 mila euro, in relazione al mancato pagamento di due cartelle esattoriali, un avviso di addebito e cinque avvisi di accertamento. Il contribuente ha impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario, ma la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR ha confermato la decisione, ritenendo, tra l’altro, valide le notifiche degli atti presupposti e non maturata la prescrizione, anche alla luce di un atto di intimazione notificato nel 2019. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o eccessivamente concisa, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione degli stessi articoli per insufficiente esplicitazione dell’iter logico; (3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le notifiche degli atti presupposti non fossero state adeguatamente provate; (4) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l’applicazione della prescrizione decennale ai tributi e sostenendo, per le sanzioni, la prescrizione quinquennale, oltre a invocare l’irrilevanza degli atti notificatori richiamati dalla CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse comprensibile e sufficiente al minimo costituzionale, non essendo meramente apparente né incomprensibile. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di specificità e perché proposto in presenza di doppia conforme, oltre che infondato il profilo di violazione di legge sulla prescrizione. In particolare, la Corte ha affermato che per i crediti IRPEF, in difetto di diversa previsione, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; per le sanzioni tributarie opera invece la prescrizione quinquennale ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997. Ha inoltre richiamato la regola secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non comporta, di regola, la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo, ma ha ritenuto la sentenza di merito comunque conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    atto di pignoramento presso terzi

    consente l’azione esecutiva della riscossione mediante pignoramento presso terzi nei confronti del debitore e del terzo pignorato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il sindacato sull’omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti ormai ristretti dalla riforma del 2012.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile solo se manca, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone l’indicazione della motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    la doppia conforme limita l’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2946 c.c.

    per i crediti tributari espressamente richiamati dalla Corte, in difetto di diversa previsione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale opera per le prestazioni periodiche; la Corte esclude che valga, in via generale, per l’obbligazione tributaria IRPEF.

  • art. 2953 c.c.

    la conversione della prescrizione breve in ordinaria decennale richiede un titolo giudiziale definitivo e non deriva dalla sola definitività dell’atto di riscossione.

  • art. 20, d.lgs. n. 472 del 1997

    per le sanzioni tributarie prevede la prescrizione quinquennale, applicabile in luogo della regola generale dell’art. 2946 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è oggi limitato alla verifica del "minimo costituzionale": la sentenza è censurabile solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, decisivo e specificamente omesso; non è ammissibile per contestare genericamente la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è ulteriormente limitato, non potendo la parte riproporre in cassazione una mera rilettura del merito.
  • Per i crediti tributari, salvo una diversa previsione normativa, opera la prescrizione ordinaria decennale; la regola quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. non si applica automaticamente all’obbligazione tributaria solo perché periodica nella sua scansione.
  • Per le sanzioni tributarie, quando non intervenga un titolo giudiziale definitivo, si applica la prescrizione quinquennale prevista dalla disciplina speciale.
  • La definitività dell’atto di riscossione, per mancata impugnazione, non determina di per sé la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto richiede un vero titolo giudiziale passato in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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