Cassazione Civile, Ordinanza n. 35923/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società operante nel commercio di oggetti preziosi aveva acquistato oro da privati e lo aveva rivenduto a fonderie autorizzate, emettendo fatture senza IVA perché riteneva applicabile il regime dell'inversione contabile ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle entrate contestava invece che dovesse applicarsi il regime del margine per i beni usati e notificava avvisi di accertamento per tre annualità (2005, 2006, 2007), oltre a una cartella per iscrizione a ruolo provvisorio. I giudici di merito avevano annullato gli atti, ritenendo corretto il reverse charge perché i beni erano destinati alla fonderia e quindi qualificabili come rottami auriferi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la semplice destinazione dei beni alla fonderia non bastasse a escludere il regime del margine e a giustificare l'applicazione dell'inversione contabile. Le controparti replicavano anche con eccezioni di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso limitatamente all'ex liquidatore della società estinta.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, ma ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'ex liquidatore della società cancellata. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: ai fini dell'applicazione dell'inversione contabile in materia IVA non è sufficiente la sola destinazione alla fonderia, occorrendo che i beni abbiano le caratteristiche richieste dalla disciplina di settore e non siano semplicemente beni usati acquistati da privati. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Il regime dell'inversione contabile in materia IVA, in deroga alla regola generale, si applica solo quando ricorrono i presupposti normativi di settore e non in base alla sola destinazione del bene alla fonderia; la disciplina è funzionale a prevenire frodi fiscali.
Richiamato per l'iscrizione a ruolo provvisoria della maggiore imposta accertata in pendenza del giudizio.
L'indicazione della procura nel ricorso riguarda la procura processuale; non è necessario menzionare specificamente l'incarico conferito all'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata respinta perché, al momento della proposizione del ricorso, non risultava ancora un orientamento della Corte sulla questione dedotta.
Richiamato insieme alla doglianza sulla corretta applicazione del regime IVA; la Corte valorizza l'erronea valutazione dei presupposti fattuali e normativi da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato per un'Agenzia fiscale non deve contenere la specifica menzione dell'incarico sostanziale, essendo sufficiente il conferimento del patrocinio secondo le regole proprie dell'Avvocatura.
- L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile richiede la verifica dei presupposti legali propri della categoria di beni coinvolta; non basta la mera destinazione del bene a un soggetto o a un uso finale specifico.
- Quando la disciplina tributaria è costruita per prevenire il rischio di frodi, la qualificazione del bene va effettuata sulla base delle caratteristiche oggettive previste dalla norma e non su elementi solo funzionali o occasionali.
- In presenza di beni acquistati da privati, la loro qualificazione come "usati" non può essere superata senza un accertamento rigoroso dei requisiti che consentano l'applicazione del diverso regime IVA invocato.
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese incide sulla legittimazione processuale di chi pretenda di rappresentarla, con conseguente inammissibilità del controricorso proposto dall'ex liquidatore.
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