Cassazione Civile, Ordinanza n. 15922/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del proprietario di alcune particelle site nel territorio comunale, della decisione di merito che, in tema di ICI per l’anno d’imposta 2008, aveva solo parzialmente accolto il suo gravame riducendo del 25% il valore di riferimento dei terreni ricadenti in zona C del PRG. Il contribuente sosteneva che i lotti non fossero effettivamente edificabili: si trovavano in campagna, erano privi di accesso e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non era stato approvato alcun piano di lottizzazione, non raggiungevano la superficie minima di 5.000 mq richiesta e uno dei lotti era inoltre gravato da vincolo espropriativo. Deduceva inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo e, nel primo motivo, anche la violazione di legge, censurando la valutazione della CTR che aveva comunque ritenuto i terreni assoggettabili all’imposta in quanto astrattamente edificabili, seppure con minor valore venale. I motivi di ricorso erano tutti costruiti come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto infondata l’eccezione del Comune sul difetto di autosufficienza, ma ha poi dichiarato inammissibili le censure basate sull’omesso esame di fatti decisivi perché il giudizio di appello si era formato in continuità con la decisione di primo grado, con una doppia conforme preclusiva del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che alcune doglianze vertevano su elementi non qualificabili come "fatti" in senso processuale, o comunque non decisivi; in particolare, l’assenza di opere di urbanizzazione e di piano attuativo non esclude l’edificabilità ai fini ICI quando l’area è già qualificata come fabbricabile dallo strumento urbanistico generale, incidendo semmai solo sulla stima del valore venale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorre una doppia conforme tra primo e secondo grado; inoltre il vizio non può essere utilizzato per censurare elementi che non sono "fatti" in senso tecnico o che non risultano decisivi.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La previsione esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado; il divieto si applica anche al giudizio davanti alle commissioni tributarie.
È richiamato dal ricorrente sul tema delle opere di urbanizzazione, ma la Corte osserva che il richiamo non è idoneo a smentire l’edificabilità fiscale dell’area quando lo strumento urbanistico generale la qualifichi come fabbricabile.
art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992
La nozione di area fabbricabile ai fini ICI va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.
art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 203/2005
Norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che un’area è comunque fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale.
art. 36, comma 2, D.L. 223/2006
Conferma che, ai fini ICI, l’edificabilità dell’area discende dalla qualificazione nel PRG, anche se mancano piani attuativi o approvazioni ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia resa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su accertamenti di fatto diversi e non sovrapponibili.
- La nozione di "fatto decisivo" non comprende le mere deduzioni difensive, le consulenze di parte o il richiamo a precedenti giurisprudenziali; il vizio di omesso esame può riguardare solo un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti.
- In materia di ICI, l’edificabilità del terreno ai fini della base imponibile dipende dalla sua qualificazione come area fabbricabile nello strumento urbanistico generale; l’assenza di strumenti attuativi, di piano di lottizzazione o di opere di urbanizzazione non esclude l’assoggettamento all’imposta.
- La mancanza di opere di urbanizzazione o la minore potenzialità edificatoria non incidono sulla qualificazione giuridica del suolo come fabbricabile, ma possono rilevare soltanto nella determinazione del suo valore venale.
- Il vincolo espropriativo, da solo, non elimina la vocazione edificatoria del terreno né incide automaticamente sul titolo di proprietà; per escludere l’imponibilità occorre un vero vincolo di inedificabilità assoluta.
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