Cassazione Civile, Ordinanza n. 05098/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un sollecito di pagamento e le sottese cartelle di pagamento relative a IRPEF 2006 e TARSU 2010, oltre alla prodromica comunicazione dell'ente impositore. La commissione provinciale aveva rigettato il ricorso; la commissione regionale, invece, aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che le cartelle fossero state notificate direttamente a mezzo raccomandata dal concessionario della riscossione, modalità che reputava non consentita dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, poiché riservata all'ente impositore. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame delle relate di notifica, che a suo dire attestavano una notifica tramite messo notificatore e non una notifica diretta; violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR escluso la legittimità della notifica diretta da parte dell'agente della riscossione. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta omessa pronuncia sul vizio di notifica dell'avviso bonario e vizi delle notifiche delle cartelle ex art. 140 c.p.c. e vizio motivazionale sui medesimi fatti. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria solo per eventuale discussione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo ritenendo corretta la tesi della ricorrente secondo cui l'agente della riscossione può procedere alla notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché, in parte, non autosufficiente quanto alla dedotta omessa pronuncia, e, per il resto, riguardava questioni assorbite dalla decisione di merito della CTR sull'asserita illegittimità della notifica diretta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata altresì rilevata la debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, nei limiti di legge.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
La sua violazione è evocata come vizio che integra nullità della sentenza per difetto del requisito essenziale della motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al 'minimo costituzionale'.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità è alternativa a quella tradizionale e non è riservata solo all'ente impositore.
Richiamato dalla parte resistente per censurare le modalità di notifica; la Corte non entra nel merito di tali doglianze perché assorbite o inammissibili.
È evocato per affermare la permanenza dello ius postulandi del difensore della società estinta sino a sostituzione.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
È richiamato per la successione automatica dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla società di riscossione estinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per la verifica dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In tema di cartella di pagamento, l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 consente anche al concessionario della riscossione la notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come modalità alternativa a quella ordinaria, con perfezionamento alla data risultante dall'avviso di ricevimento.
- La sentenza di merito è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; al di fuori di tali ipotesi, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- Il ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, come l'omessa pronuncia, deve essere autosufficiente e indicare specificamente se e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso incidentale condizionato non può essere utilizzato dalla parte totalmente vittoriosa in appello per riproporre questioni assorbite e non esaminate dal giudice di merito, salvo rinnovarle al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza.
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