Cassazione Civile, Ordinanza n. 24027/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società privata accreditata, confermando la revoca del decreto ingiuntivo e la decisione di merito che aveva escluso la prova del credito azionato. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ASL e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva erogato prestazioni sanitarie a favore di una ASL, oltre i limiti di spesa previsti dagli accordi e dai provvedimenti regionali, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni extra budget. L'ASL proponeva opposizione, sostenendo sia che il tetto di spesa fosse inderogabile, sia che le fatture prodotte non fossero prova sufficiente dell'effettiva erogazione delle prestazioni e del credito azionato. Il tribunale revocava il decreto; la corte d'appello confermava la decisione, ritenendo che, pur essendo le prestazioni extra budget astrattamente remunerabili, le fatture allegate non fossero "fidefacienti" e che la contestazione della loro efficacia probatoria fosse sufficiente anche se non specificata fattura per fattura. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. e dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, sostenendo che le ASL avrebbero natura imprenditoriale e che le fatture avrebbero valore probatorio tra imprenditori; (2) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., perché l'ASL non avrebbe specificamente contestato ciascuna fattura e avrebbe introdotto tardivamente la contestazione; (3) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., perché alcune note dell'ASL costituirebbero confessione stragiudiziale dell'esecuzione delle prestazioni; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio l'inefficacia probatoria delle fatture. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi, affermando che le fatture non provano di per sé l'esistenza e la liquidità del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che le ASL non sono imprenditori ai fini della disciplina invocata, che la contestazione dell'idoneità probatoria era stata tempestiva e sufficiente in relazione al livello di allegazione dell'attrice, che non vi era confessione stragiudiziale perché mancava una dichiarazione positiva e univoca dell'effettiva prestazione, e che non vi era ultrapetizione poiché il giudice aveva soltanto verificato la prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Norme richiamate
Le scritture contabili e le fatture fanno prova dei rapporti tra imprenditori, ma non sono idonee a dimostrare da sole l'esistenza e la liquidità del credito azionato nel giudizio di opposizione.
La prova contabile opera nei limiti dei rapporti tra imprenditori, ma non sostituisce la prova ordinaria del credito quando si controverte sulla sua esistenza.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La previsione dell'autonomia imprenditoriale delle unità sanitarie locali riguarda l'organizzazione, ma non attribuisce alle ASL la qualità di imprenditori ai fini della disciplina invocata.
La contestazione dell'idoneità probatoria delle fatture era sufficiente in relazione al livello di specificità delle allegazioni della controparte; la non contestazione va valutata in modo proporzionato alle allegazioni dell'attore.
La contestazione dell'efficacia probatoria delle fatture non era tardiva, perché già formulata in primo grado con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
La confessione richiede una dichiarazione positiva di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte; non basta l'eccezione del mancato obbligo di pagamento.
Le note amministrative richiamate non integravano confessione stragiudiziale dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a ritenere non provato un fatto costitutivo del diritto azionato, restando nei limiti della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura è idonea a fondare l'emissione del decreto, ma non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
- La disciplina di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. sulla valenza probatoria delle scritture contabili opera nei rapporti tra imprenditori; le aziende sanitarie locali, per la natura pubblicistica dei fini perseguiti, non sono assimilabili a comuni imprenditori ai fini di tale regime.
- Il principio di non contestazione richiede una contestazione commisurata alla specificità delle allegazioni avversarie: a allegazioni generiche può corrispondere una contestazione meno analitica, purché idonea a negare il fatto costitutivo allegato.
- Per integrare confessione stragiudiziale occorre una dichiarazione positiva, consapevole e univoca di fatti sfavorevoli al dichiarante; l'affermazione di non essere obbligati a pagare non equivale alla confessione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice esamina la prova dei fatti costitutivi della domanda e conclude per la loro mancata dimostrazione, perché ciò resta interno al thema decidendum e non introduce domande o eccezioni nuove.
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