Cassazione Civile, Ordinanza n. 25856/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda due lavoratori marittimi assunti dalla società resistente con una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’arco di più anni. In primo grado era stata ritenuta nulla la clausola di apposizione del termine e sussistente una frode alla legge, con conversione del rapporto in tempo indeterminato. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha invece escluso che il solo numero dei contratti e la loro successione in un periodo ristretto bastassero a dimostrare una condotta fraudolenta del datore di lavoro ai sensi dell’art. 1344 c.c., richiedendo ulteriori elementi fattuali specifici, non allegati dai lavoratori. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte territoriale non avesse indicato gli elementi posti a base dell’esclusione della frode e che la motivazione fosse meramente assertiva. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha escluso che la sentenza di rinvio fosse affetta da motivazione apparente, osservando che la Corte d’appello aveva esplicitato il proprio iter logico: il solo numero dei contratti e l’arco temporale di successione non sono elementi sufficienti, di per sé, per integrare la frode alla legge, trattandosi al più di indizi non univoci; occorrono ulteriori circostanze fattuali, che nella specie non erano state allegate. La Cassazione ha inoltre ribadito che, nei contratti a termine del lavoro marittimo, l’art. 326 cod. nav. è norma speciale e che l’accertamento dell’eventuale uso fraudolento del contratto a termine è rimesso al giudice di merito, caso per caso. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Nella disciplina speciale dell’arruolamento marittimo a tempo determinato opera una presunzione legale collegata all’intervallo tra un contratto e il successivo; la norma non esclude tuttavia, in concreto, la verifica di un eventuale uso fraudolento delle reiterate assunzioni.
La frode alla legge richiede elementi ulteriori rispetto al mero dato quantitativo dei contratti e della loro successione; l’accertamento dell’intento fraudolento va svolto dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non rende percepibile il fondamento della decisione; non basta che sia concisa o non condivisa dalla parte soccombente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Nel caso concreto non era dedotto un omesso esame di fatti storici decisivi, ma soltanto una pretesa apparenza della motivazione.
Non è stata dedotta la sua violazione; la Corte osserva che il rinvio era stato disposto solo per contraddittorietà della precedente motivazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, può essere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di contratti a termine del lavoro marittimo, il solo numero delle assunzioni e la loro collocazione in un arco temporale ristretto non sono, da soli, sufficienti a provare la frode alla legge: sono indizi che richiedono riscontri ulteriori.
- L’accertamento dell’uso deviato o fraudolento del contratto a termine richiede una valutazione complessiva degli elementi allegati e provati, rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento decisorio; non ricorre quando la sentenza espone una catena argomentativa comprensibile, ancorché non condivisa dal ricorrente.
- La disciplina speciale del contratto a termine marittimo non impedisce una verifica giudiziale della frode alla legge, ma tale verifica deve fondarsi su circostanze fattuali concrete e non su automatismi presuntivi derivanti dal solo dato numerico dei contratti.
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