Cassazione Civile, Ordinanza n. 25859/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di una precedente sentenza che aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto di essere riassunto presso la società, in forza di un accordo sindacale del 4 giugno 1998 che prevedeva un diritto di prelazione in caso di nuove assunzioni. Il lavoratore, dopo essere passato alle dipendenze di un'altra società dal 1 agosto 1998, sosteneva di avere diritto alla riassunzione e chiedeva anche il risarcimento del danno per la tardiva attuazione di tale obbligo. La società proponeva opposizione al precetto intimato dal lavoratore. In appello il lavoratore contestava, tra l'altro, la ritenuta esecuzione spontanea della precedente sentenza, la consulenza tecnica svolta in secondo grado, la mancata considerazione di documenti contabili e di un premio di partecipazione, e soprattutto la declaratoria di prescrizione di parte della domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione deduceva: nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo e mancata adozione del provvedimento fuori udienza; violazione dell'onere della prova e dei poteri officiosi del giudice del lavoro; nullità/erroneità della CTU per uso di buste paga ritenute tardive; omesso esame del fatto decisivo relativo al premio di partecipazione; omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione; errata affermazione dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo di prelazione e violazione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, e ha accolto il quinto motivo concernente la prescrizione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, affinché esamini le diffide prodotte dal lavoratore e verifichi se una o più integrino atti interruttivi della prescrizione del danno risarcitorio. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per asserita mancanza del dispositivo; la Corte esclude la nullità perché il dispositivo è stato depositato telematicamente in conformità alla disciplina emergenziale.
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020
"lo svolgimento delle udienze civili... mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte... e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"
la decisione adottata in camera di consiglio con successivo deposito telematico del dispositivo è ritenuta conforme alla disciplina emergenziale e equipollente alla lettura in udienza.
comma primo, secondo periodo
richiamato come base dell'equipollenza tra deposito telematico del dispositivo e lettura in udienza nel rito del lavoro.
richiamato dal ricorrente per invocare i poteri officiosi del giudice del lavoro; la Corte non accoglie la censura sulla mancata acquisizione dei documenti e sulla pretesa violazione dei poteri istruttori.
invocato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, senza accoglimento della censura nel merito per effetto dell'assorbimento.
richiamato per sostenere che il CTU avrebbe potuto acquisire documenti accessori; la censura è rimasta assorbita.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in chiave di giusto processo e di critica al formalismo processuale.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul giusto processo e sui poteri del giudice.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento; la censura è stata assorbita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per lamentare vizi motivazionali; la Corte dichiara inammissibile la doglianza quando formulata come pretesa omissione e, insieme, come contraddittorietà della motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale su cui sono stati incardinati i motivi di ricorso; la Corte applica i limiti del vizio di motivazione e dell'omesso esame del fatto decisivo.
in presenza di doppia conforme, esclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il ricorrente non indica differenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.
richiamato per il requisito di specifica indicazione del precetto violato e del contenuto del giudicato o degli elementi extratestuali rilevanti; la mancata osservanza determina inammissibilità.
richiamato con riferimento all'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti nel giudizio di cassazione.
richiamato con riguardo all'interpretazione del giudicato esterno contenuto nella precedente sentenza posta a fondamento del titolo esecutivo.
richiamato per la disciplina dell'interruzione della prescrizione; la Corte valorizza le diffide stragiudiziali quale possibile atto interruttivo.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la decisione assunta fuori udienza e il deposito telematico del dispositivo, in conformità alla disciplina emergenziale, equivalgono alla lettura del dispositivo in udienza e non determinano nullità della sentenza.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non dimostra che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse.
- La denuncia di violazione del giudicato richiede la specifica indicazione del precetto sostanziale contenuto nella decisione passata in giudicato e degli elementi testuali o extratestuali necessari a interpretarlo; altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione può essere rilevata dal giudice anche sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, e il giudice non può omettere l'esame di documenti idonei a integrare atti interruttivi solo perché non menzionati espressamente nella motivazione.
- Quando la domanda risarcitoria dipende dalla mancata esecuzione di un obbligo di riassunzione o prelazione, la verifica della prescrizione deve precedere l'esame del merito e gli atti stragiudiziali di diffida possono essere decisivi per ampliare il periodo risarcibile.
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