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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25847/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due soggetti avevano prestato attività per una società pubblica in forza di una successione di contratti di collaborazione a progetto, dal 2009 al 2015, con intervalli tra un rapporto e l'altro. Sostenevano che il rapporto fosse in realtà subordinato e chiedevano l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'inquadramento al 7° livello del CCNL gas-acqua, la riammissione in servizio e il risarcimento del danno da mancata utilizzazione oltre alle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo il primo contratto privo di uno specifico progetto e di un risultato finale determinato, quindi nullo ai sensi della disciplina del lavoro a progetto; aveva inoltre ritenuto corretto l'inquadramento al 7° livello sulla base delle mansioni descritte nelle relazioni mensili e del contenuto della declaratoria contrattuale collettiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003, degli artt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 11 disp. prel. c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente riqualificato il contratto e che non vi fosse omessa pronuncia sull'eccezione di novazione; con il secondo ha censurato l'inquadramento al 7° livello, deducendo violazione dell'art. 2103 c.c., del CCNL gas-acqua, degli artt. 414, 115, 116 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la valutazione delle mansioni e la ripartizione dell'onere probatorio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del primo contratto a progetto e del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ritenuto precluso, per la doppia conforme, il motivo fondato su omesso esame di fatti decisivi. Ha escluso l'omessa pronuncia sull'eccezione di novazione, perché la conferma della sussistenza di un unico rapporto subordinato sin dall'origine implicava il rigetto dell'eccezione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretto il richiamo alla giurisprudenza già resa in controversie analoghe sull'interpretazione della declaratoria del 7° livello del CCNL gas-acqua, ribadendo che tale livello comprende anche le funzioni professionali di contenuto specialistico e la gestione di informazioni complesse con adeguate conoscenze teoriche. Ha poi affermato che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. e sull'onere della prova erano inammissibili o infondate perché, in realtà, dirette a contestare la valutazione delle prove e non l'erronea applicazione delle regole legali di giudizio. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte richiama la necessità, nella disciplina del lavoro a progetto, della presenza di uno specifico progetto o fase di lavoro; la sua mancanza comporta l'invalidità del contratto secondo la ricostruzione seguita dai giudici di merito.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    È applicato come conseguenza della carenza del progetto specifico, con conversione/riqualificazione del rapporto secondo l'impostazione accolta nei gradi di merito.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione è inammissibile quando si traduce in contestazione della valutazione del materiale probatorio e non nell'allegazione dell'utilizzo di prove non dedotte o di prove legali mal valutate.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a prove legali un valore diverso da quello normativamente previsto; non quando si censura la semplice ponderazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre se la questione è stata implicitamente decisa in senso incompatibile con la domanda o l'eccezione riproposta.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato tra le censure della ricorrente, senza accoglimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa la rivalutazione del merito e il vizio di motivazione è soggetto ai limiti della doppia conforme.

  • art. 360, penultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi che siano già stati valutati nei due gradi di merito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'inquadramento, ma la Corte reputa corretto il giudizio di merito sulla corrispondenza delle mansioni al livello superiore.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova è infondato se la censura investe soltanto la valutazione comparativa delle prove e non l'errata attribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 414 c.p.c.

    La censura è inammissibile per difetto di specificità quando non è chiarito l'errore di diritto imputato alla sentenza e si mira in realtà a una diversa lettura del contenuto delle mansioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario specificare e trascrivere gli atti rilevanti in modo funzionale alla censura; la sola trascrizione integrale dell'atto introduttivo non basta se la doglianza è generica.

  • art. 18 CCNL gas-acqua dell'11/02/2011

    La declaratoria del 7° livello è interpretata come comprensiva, anche alternativamente, di funzioni direttive/coordinative e di funzioni professionali di contenuto specialistico, nonché della gestione di informazioni complesse con adeguate conoscenze teoriche.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizio processuale, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la decisione di primo grado sia stata confermata integralmente in appello sulla base delle medesime ragioni di fatto e di diritto (doppia conforme).
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione o eccezione sia stata respinta implicitamente in modo incompatibile con la decisione adottata sul merito della domanda principale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, ignori il regime legale delle prove legali o attribuisca loro un valore diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • L'onere della prova è violato solo se il giudice lo ripartisce in modo errato tra le parti; non lo è quando il giudice ritenga più convincente un insieme di prove rispetto a un altro.
  • Nella disciplina del lavoro a progetto, il contratto deve indicare un progetto o una fase di lavoro specifici, chiaramente identificati e funzionalmente collegati a un risultato finale; la mancanza di tali elementi comporta l'applicazione delle conseguenze legali previste dalla normativa speciale.
  • La declaratoria contrattuale collettiva va interpretata secondo il testo: se il livello superiore ricomprende anche funzioni professionali di contenuto specialistico, possono esservi ricondotte le attività che comportino gestione di informazioni complesse, autonomia operativa e adeguate conoscenze teoriche e pratiche.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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