Cassazione Civile, Ordinanza n. 25840/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un dipendente a percepire, per i periodi di ferie fruiti negli anni 2016-2021, una retribuzione comprensiva di specifiche voci economiche corrisposte in costanza di servizio, e segnatamente indennità perequativa, indennità compensativa e ticket-mensa. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore e la Corte d’appello aveva confermato la condanna della società, ritenendo che tali emolumenti, alla luce degli accordi collettivi applicabili, fossero collegati alle mansioni e allo status professionale e che la loro esclusione durante le ferie potesse alterare la finalità europea di garantire un riposo effettivo senza deterrenti economici. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di diritto e di contratto collettivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato in modo meccanico e acritico la giurisprudenza della Corte di giustizia UE senza adeguarla alla fattispecie concreta e senza considerare che le indennità reclamate erano correlate alla presenza effettiva in servizio; con il secondo ha dedotto la violazione di norme di diritto per avere il giudice di merito valorizzato un preteso principio generale di onnicomprensività della retribuzione, che secondo la ricorrente non esisterebbe nell’ordinamento interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, in parte inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva prodotto i testi integrali dei contratti e degli accordi collettivi richiamati, né aveva indicato puntualmente le norme asseritamente violate, né aveva censurato in modo adeguato la motivazione della sentenza d’appello. Nel merito, la Corte ha comunque giudicato infondate le censure: ha ribadito che, secondo il diritto unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia, durante le ferie va garantita al lavoratore la retribuzione ordinaria, comprensiva degli importi collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale, così da evitare un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie. Ha quindi ritenuto plausibile e conforme ai principi europei l’interpretazione della contrattazione collettiva adottata dalla Corte d’appello, che aveva incluso le voci economiche controverse nella retribuzione feriale. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come base del motivo di ricorso per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo.
art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, per mancata indicazione e produzione degli atti e dei testi collettivi rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È indicato tra i parametri processuali violati dalla ricorrente, in relazione all’onere di deposito degli atti e documenti necessari.
Sono menzionati come canoni ermeneutici che la ricorrente avrebbe dovuto specificamente invocare in relazione agli accordi collettivi non nazionali.
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La Corte lo interpreta nel senso che le ferie annuali retribuite devono garantire al lavoratore, per la durata del riposo, una retribuzione ordinaria idonea a non dissuaderlo dal fruire delle ferie.
art. 288, comma 3, TFUE
È richiamato per affermare l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla finalità perseguita dal diritto dell’Unione.
È citato quale atto di recepimento della direttiva 2003/88/CE in materia di prescrizioni minime sulle ferie.
D.lgs. n. 185 del 2005, art. 4
È richiamato nel precedente giurisprudenziale citato, in relazione alla tutela della retribuzione feriale del personale navigante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso che denunci la violazione di contratti o accordi collettivi deve indicare con precisione le clausole asseritamente violate, produrre o localizzare nei fascicoli i testi rilevanti e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali retribuite va determinata secondo la nozione di matrice europea, comprensiva degli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa ridurre il trattamento economico ordinario e dissuadere dall’esercizio del diritto alle ferie.
- L’interpretazione delle clausole collettive deve essere letta, per quanto possibile, in modo conforme alla finalità della disciplina unionale sulle ferie, che mira a garantire un riposo effettivo senza penalizzazioni economiche tali da costituire un deterrente.
- In materia di ferie retribuite non rileva un astratto principio generale di onnicomprensività della retribuzione in senso interno; ciò che conta è verificare, in concreto, se la singola voce economica sia stabilmente correlata alle mansioni svolte e debba dunque essere mantenuta anche nel periodo feriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25847/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25850/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25856/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25859/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25861/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25724/2024 del 26/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →