Cassazione Civile, Ordinanza n. 25850/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie di un dipendente del trasporto pubblico locale. La corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno, ritenendo tali voci parte della retribuzione feriale in quanto collegate alle mansioni e allo status professionale, nonché coerenti con la disciplina europea che impone di non dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della contrattazione collettiva aziendale, oltre a vizi motivazionali. Secondo la ricorrente, l'indennità perequativa/compensativa sarebbe composta anche da voci riconducibili a prestazioni effettive o a rimborsi spese, quindi assimilabili a emolumenti saltuari e variabili non spettanti in ferie; analogamente l'indennità di turno compenserebbe la fatica derivante dal lavoro nei turni ed esigerebbe la presenza effettiva, essendo legata alle modalità organizzative del servizio e non intrinsecamente alle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha confermato la decisione della corte territoriale, osservando che l'interpretazione delle clausole collettive era plausibile e conforme alla nozione eurounitaria di retribuzione feriale, la quale comprende gli importi collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore. In particolare, ha ritenuto non decisivo l'argomento della ricorrente sulla composizione delle indennità perequativa e compensativa, giudicandolo assertivo, e ha considerato congrua anche la qualificazione dell'indennità di turno come voce correlata alla specifica penosità delle mansioni e assimilabile alle integrazioni collegate alle qualifiche professionali. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama i criteri di interpretazione letterale e sistematica delle clausole collettive e ritiene corretto il loro impiego per ricostruire la natura delle indennità in questione.
La disposizione è evocata in combinato con l'art. 1362 c.c. per interpretare le clausole del contratto collettivo nel loro complesso e secondo la ratio complessiva dell'assetto negoziale.
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie deve mantenere il lavoratore in una situazione economica comparabile a quella ordinaria di lavoro, includendo la retribuzione ordinaria e le voci collegate alle mansioni e allo status professionale.
È richiamato come atto di recepimento nell'ordinamento interno della disciplina europea sull'orario di lavoro e sulle ferie annuali retribuite.
art. 288, comma 3, TFUE
Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi recenti in applicazione del principio di motivazione per relationem alle decisioni già rese in fattispecie analoghe.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di legittimità è formulata come deduzione di violazione di legge in relazione all'interpretazione del contratto collettivo e alla determinazione della retribuzione feriale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella determinazione della retribuzione dovuta durante le ferie, il criterio guida è la conservazione di una situazione economica sostanzialmente equivalente a quella ordinaria del lavoro, in modo da non dissuadere il dipendente dall'esercizio effettivo del diritto alle ferie.
- Devono essere incluse nella retribuzione feriale le voci che siano stabilmente collegate all'esecuzione delle mansioni o allo status personale e professionale del lavoratore, anche se disciplinate dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o di secondo livello.
- L'interpretazione delle clausole collettive deve essere condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando il tenore complessivo dell'assetto negoziale e la ratio della disciplina applicata.
- L'argomento secondo cui una voce retributiva confluita in un'indennità unificata conterrebbe anche componenti variabili o di rimborso non è sufficiente, da solo, a escluderne la computabilità in ferie, se la qualificazione complessiva della voce mostra un collegamento con le mansioni e con la professionalità del lavoratore.
- L'interpretazione del diritto interno in materia di ferie retribuite deve essere conforme al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, salvo incompatibilità assoluta tra norma interna e disciplina eurounitaria.
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