Cassazione Civile, Ordinanza n. 25861/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolto presso una struttura territoriale sindacale, nell'ambito della quale il collaboratore, in qualità di segretario della struttura, domandava il rimborso di spese che assumeva sostenute nell'interesse dell'associazione durante il rapporto. Le voci richieste riguardavano, in particolare, spostamenti sul territorio della lega di appartenenza e fuori territorio, ricariche telefoniche, acquisto di materiali, una visita a Matera e spese per consulenza legale, per un importo complessivo indicato in euro 1.154,60. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo, tra l'altro, che: per i rimborsi chilometrici gli spostamenti interni al territorio della lega non fossero rimborsabili e quelli esterni richiedessero previa autorizzazione scritta; che le spese telefoniche non fossero provate con scontrini idonei a collegare la ricarica al numero telefonico dell'associazione; che non vi fosse necessità di anticipare spese per beni e materiali perché forniti dalla sede centrale; che la visita a Matera fosse una gita ricreativa con spese a carico dei partecipanti; che la consulenza professionale fosse stata conferita nell'esclusivo interesse del ricorrente per rivendicazioni contro l'organizzazione. Con il ricorso per cassazione il collaboratore denunciava, con un primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre a violazione di norme di diritto, nonché una diversa lettura delle prove testimoniali; con un secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del regolamento amministrativo e del regolamento del personale, dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo in sostanza il proprio diritto al rimborso delle spese e la rilevanza delle norme interne dell'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché il vizio motivazionale era precluso dalla doppia conforme, perché la censura di insufficiente o contraddittoria motivazione non è più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché la deduzione di violazione di legge era generica e perché la critica alle risultanze testimoniali mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i regolamenti interni invocati dal ricorrente non hanno natura di norme di diritto, ma di atti negoziali dell'ente associativo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la stessa ragione relativa alla natura non normativa dei regolamenti interni, sia perché l'art. 7 della legge n. 300/1970, relativo al potere disciplinare, non si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che non sono rapporti di lavoro subordinato. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure di legittimità devono essere ricondotte a uno specifico motivo tipizzato; la deduzione generica di vizi motivazionali o di violazione di legge è inammissibile.
Dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; sono escluse le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
In presenza di doppia conforme è preclusa la denuncia del vizio di motivazione su fatto decisivo.
art. 37 regolamento amministrativo
È stato qualificato come atto di natura negoziale interna dell'associazione e non come norma di diritto.
art. 39 regolamento amministrativo
È stato qualificato come atto di natura negoziale interna dell'associazione e non come norma di diritto.
art. 59 regolamento del personale
È stato qualificato come atto di natura negoziale interna dell'associazione e non come norma di diritto.
art. 60 regolamento del personale
È stato qualificato come atto di natura negoziale interna dell'associazione e non come norma di diritto.
È stata richiamata dal ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile senza che la Corte ne desse un'applicazione sostanziale al caso concreto.
La norma, relativa al potere disciplinare nel lavoro subordinato, è stata ritenuta non applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato affermato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specificamente sussunto in uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; una deduzione generica di "violazione di legge" o di vizi motivazionali non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito censurare la sentenza per motivazione insufficiente o contraddittoria; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso in cassazione.
- Le norme interne di un ente associativo o di un'organizzazione, quando espressione di autonomia privata, non hanno di per sé natura normativa e non possono essere denunciate come "norme di diritto" ai fini del ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità è inammissibile una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali.
- L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori disciplina il potere disciplinare nel lavoro subordinato e non è applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25840/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25847/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25850/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25856/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25859/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25724/2024 del 26/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →