Cassazione Civile, Ordinanza n. 17324/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal recupero, da parte di un comune, di somme corrisposte a un ex dirigente a titolo di retribuzione di posizione e di risultato e ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura nei fondi dedicati. Il tribunale aveva revocato parzialmente il decreto ingiuntivo, riducendo l’importo dovuto; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione il dirigente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 4 d.l. n. 16/2014 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la norma sul recupero degli indebiti nella PA avrebbe imposto modalità diverse e precluso l’azione diretta di ripetizione nei confronti del dipendente; (2) violazione degli artt. 2 e 36 Cost., 2126 e 2033 c.c., 24 e 45 d.lgs. n. 165/2001, assumendo che, essendo state svolte le prestazioni lavorative, non si sarebbe potuto parlare di prestazioni totalmente indebite e che operassero il principio di proporzionalità della retribuzione e l’art. 2126 c.c.; (3) violazione degli artt. 111 Cost. e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto non contestati alcuni fatti (in particolare la percezione delle somme in assenza di fondo e di CCDI); (4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per asserita omessa pronuncia e motivazione su alcuni motivi d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’art. 4 d.l. n. 16/2014 non deroga all’art. 2033 c.c. e non impedisce alla PA di recuperare direttamente dal dipendente le somme indebitamente versate nei casi previsti; ha inoltre precisato che l’art. 36 Cost. tutela il trattamento fondamentale e i minimi, non le maggiorazioni o la retribuzione di risultato, che spettano solo se rispettate le procedure della contrattazione collettiva, e che l’art. 2126 c.c. non si applica a tali voci accessorie di un incarico dirigenziale, trattandosi di emolumenti regolati dalla disciplina collettiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione degli atti rilevanti, oltre che perché il principio di non contestazione va verificato nel primo grado. Il quarto motivo è stato respinto in parte e per il resto dichiarato inammissibile: non c’era omessa pronuncia, poiché il rigetto implicito basta quando la decisione è incompatibile con la pretesa; il vizio di motivazione era comunque non configurabile nei termini indicati e, per il resto, la censura era generica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 16/2014 conv. in L. n. 68/2014
non deroga all’art. 2033 c.c. e consente alla pubblica amministrazione di recuperare direttamente dal dipendente le somme indebitamente erogate nelle ipotesi previste
richiamato per l’interpretazione della norma invocata dal ricorrente, ma la lettura proposta è stata ritenuta incompatibile con l’orientamento di legittimità
resta applicabile alla ripetizione dell’indebito nei confronti del percettore
art. 2 Cost.
invocato dal ricorrente senza portare a una diversa soluzione sul recupero delle somme
art. 36 Cost.
attiene al trattamento fondamentale e ai minimi retributivi, non alle maggiorazioni e al risultato accessorio
non si applica alle voci accessorie dirigenziali in assenza dei presupposti contrattuali; opera per prestazioni rese in rapporto nullo, ma non in questa fattispecie
la retribuzione del dirigente è determinata dai contratti collettivi e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti
richiamato dal ricorrente nel motivo sul diritto alla retribuzione, senza incidere sull’esito
art. 111 Cost.
richiamato nella censura sul vizio di motivazione e sulla non contestazione
il principio di non contestazione opera sulla base delle difese di primo grado e richiede specifica allegazione degli atti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui si fonda, pena l’inammissibilità
l’omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto il provvedimento decisorio indispensabile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio ricorre solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non per mera insufficienza argomentativa
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato per i vizi di omessa pronuncia e motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
evocato dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute inammissibili o non configurabili nei limiti del sindacato di legittimità
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato la statuizione sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L’art. 4 d.l. n. 16/2014 non esclude l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del dipendente pubblico percettore, quando ricorrano i presupposti del recupero delle somme indebitamente corrisposte.
- Nel pubblico impiego dirigenziale la retribuzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva; le voci accessorie, le maggiorazioni e la retribuzione di risultato spettano solo se sono rispettate integralmente le condizioni e le procedure previste dai contratti collettivi e dai relativi fondi.
- L’art. 36 Cost. tutela il nucleo fondamentale della retribuzione e i minimi, ma non legittima il pagamento di emolumenti accessori non previsti o non finanziati secondo la disciplina collettiva.
- L’art. 2126 c.c. non impedisce la ripetizione di somme corrisposte a titolo di emolumenti accessori dirigenziali quando la pretesa riguarda voci retributive non dovute secondo la contrattazione collettiva; la norma opera nel diverso ambito delle prestazioni rese in un rapporto nullo.
- In cassazione le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti o del thema decidendum sono inammissibili se non rispettano l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito decide in senso incompatibile con la domanda o con il motivo dedotto; eventuali carenze argomentative attengono, semmai, al vizio di motivazione nei limiti stretti del controllo di legittimità.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo in casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, non per un semplice dissenso sulla sufficienza delle argomentazioni del giudice di merito.
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