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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il titolare di una scuola guida aveva impugnato davanti al giudice amministrativo una diffida provinciale a ripristinare l'organico degli istruttori e l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, deducendo vizi procedimentali, violazione di norme del codice della strada, del regolamento ministeriale e del regolamento provinciale, eccesso di potere e illegittimità del regolamento. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, propose revocazione avverso la sentenza d'appello del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato dichiarò inammissibile la revocazione. Con il ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost. e 362 c.p.c. il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo per essersi sostituito alla P.A. nella valutazione dei documenti sull'idoneità della scuola guida; 2) invasione della giurisdizione del giudice ordinario per avere inciso su diritti soggettivi e sui requisiti soggettivi per l'attività; 3) eccesso di potere giurisdizionale con effetti di denegata giustizia per aver ritenuto irrilevante la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in realtà contestavano la valutazione di ammissibilità della revocazione e, più in generale, il merito della precedente decisione amministrativa, senza dedurre un effettivo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica ai resistenti non costituiti. Non vi è stata condanna alle spese per mancata difesa delle controparti, ma il ricorrente è stato condannato a versare euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. È stata altresì disposta la segnalazione del difensore al Consiglio dell'Ordine per le espressioni usate in memoria.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale dei limiti della giurisdizione amministrativa invocati dal ricorrente

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso decisioni del giudice speciale per motivi di giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    indicato come norma che consente il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze del giudice amministrativo

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dal ricorrente nei motivi relativi al presunto sconfinamento della giurisdizione

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorso ritenuto defatigatorio

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato per la segnalazione del difensore al Consiglio dell'Ordine per il contenuto gravemente lesivo della memoria difensiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'attestazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità

  • artt. 123, 126, commi 3, 4 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992

    norme sostanziali invocate nel giudizio amministrativo originario sulla disciplina delle autoscuole e dei requisiti per l'attività

  • art. 8, comma 6, d.m. n. 317 del 1995

    norma sostanziale invocata nel giudizio amministrativo originario

  • artt. 16 e 25 del Regolamento provinciale approvato con delibera n. 43 del 23/10/2013

    disposizioni regolamentari oggetto di censura nel giudizio originario

  • Sez. U n. 6826 del 22/03/2010

    citata per il principio secondo cui, in presenza di evidente inammissibilità, non occorre integrare il contraddittorio

  • Cass. n. 15106 del 17/06/2013

    citata per l'estensione del principio anche ai casi di ricorso prima facie infondato

  • Cass., Sez. U, n. 31559 del 2021

    citata per il principio per cui, nel ricorso avverso sentenze rese in revocazione, la questione di giurisdizione riguarda solo la statuizione sulla revocazione

  • Cass., Sez. U, n. 28214 del 2019

    citata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato alle statuizioni sulla revocazione

  • Cass., Sez. U, n. 1520 del 2016

    citata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato alle statuizioni sulla revocazione

  • Cass., Sez. U, n. 16754 del 2014

    citata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato alle statuizioni sulla revocazione

  • Cass., Sez. U, n. 1603 del 2022

    citata per l'inammissibilità del ricorso che censura la valutazione di ammissibilità della revocazione

  • Cass., Sez. U, n. 23101 del 2019

    citata per il medesimo principio di inammissibilità del ricorso contro la valutazione di ammissibilità della revocazione

  • Sez. U n. 23101 del 17/09/2019

    richiamata per affermare che non è deducibile in cassazione la valutazione di ammissibilità dell'istanza di revocazione del Consiglio di Stato

  • Sez. U n. 9150 del 08/04/2008

    richiamata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato in cassazione

  • Sez. U n. 27195 del 22/09/2023

    citata per sostenere l'applicabilità dell'art. 96, comma 4, c.p.c. come misura deterrente e sanzionatoria anche senza costituzione della controparte

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato resa su ricorso per revocazione, il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione con riferimento alla decisione sulla revocazione, non potendo estendersi alla precedente decisione di merito.
  • Non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione la censura che, sotto l'etichetta del difetto di giurisdizione o dell'eccesso di potere giurisdizionale, miri in realtà a contestare la valutazione di ammissibilità della revocazione, la valutazione delle prove o l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice amministrativo.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. quando, contro la declaratoria di inammissibilità della revocazione, si deducano errori in iudicando o in procedendo senza allegare un effettivo sconfinamento del giudice speciale dai poteri che l'ordinamento gli attribuisce.
  • Quando il ricorso sia manifestamente estraneo all'ambito del controllo consentito in sede di legittimità, può applicarsi la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. quale misura sanzionatoria e deterrente, anche se le controparti intimate non si siano costituite.
  • In presenza di evidente ragione di inammissibilità del ricorso, la Corte può decidere senza disporre la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari non costituiti, perché tale attività sarebbe processualmente inutile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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