Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di una scuola guida aveva impugnato davanti al giudice amministrativo una diffida provinciale a ripristinare l'organico degli istruttori e l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, deducendo vizi procedimentali, violazione di norme del codice della strada, del regolamento ministeriale e del regolamento provinciale, eccesso di potere e illegittimità del regolamento. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, propose revocazione avverso la sentenza d'appello del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato dichiarò inammissibile la revocazione. Con il ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost. e 362 c.p.c. il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo per essersi sostituito alla P.A. nella valutazione dei documenti sull'idoneità della scuola guida; 2) invasione della giurisdizione del giudice ordinario per avere inciso su diritti soggettivi e sui requisiti soggettivi per l'attività; 3) eccesso di potere giurisdizionale con effetti di denegata giustizia per aver ritenuto irrilevante la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in realtà contestavano la valutazione di ammissibilità della revocazione e, più in generale, il merito della precedente decisione amministrativa, senza dedurre un effettivo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica ai resistenti non costituiti. Non vi è stata condanna alle spese per mancata difesa delle controparti, ma il ricorrente è stato condannato a versare euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. È stata altresì disposta la segnalazione del difensore al Consiglio dell'Ordine per le espressioni usate in memoria.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
richiamato come parametro costituzionale dei limiti della giurisdizione amministrativa invocati dal ricorrente
art. 111 Cost.
richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso decisioni del giudice speciale per motivi di giurisdizione
indicato come norma che consente il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze del giudice amministrativo
richiamato dal ricorrente nei motivi relativi al presunto sconfinamento della giurisdizione
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorso ritenuto defatigatorio
richiamato per la segnalazione del difensore al Consiglio dell'Ordine per il contenuto gravemente lesivo della memoria difensiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'attestazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità
artt. 123, 126, commi 3, 4 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992
norme sostanziali invocate nel giudizio amministrativo originario sulla disciplina delle autoscuole e dei requisiti per l'attività
art. 8, comma 6, d.m. n. 317 del 1995
norma sostanziale invocata nel giudizio amministrativo originario
artt. 16 e 25 del Regolamento provinciale approvato con delibera n. 43 del 23/10/2013
disposizioni regolamentari oggetto di censura nel giudizio originario
Sez. U n. 6826 del 22/03/2010
citata per il principio secondo cui, in presenza di evidente inammissibilità, non occorre integrare il contraddittorio
Cass. n. 15106 del 17/06/2013
citata per l'estensione del principio anche ai casi di ricorso prima facie infondato
Cass., Sez. U, n. 31559 del 2021
citata per il principio per cui, nel ricorso avverso sentenze rese in revocazione, la questione di giurisdizione riguarda solo la statuizione sulla revocazione
Cass., Sez. U, n. 28214 del 2019
citata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato alle statuizioni sulla revocazione
Cass., Sez. U, n. 1520 del 2016
citata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato alle statuizioni sulla revocazione
Cass., Sez. U, n. 16754 del 2014
citata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato alle statuizioni sulla revocazione
Cass., Sez. U, n. 1603 del 2022
citata per l'inammissibilità del ricorso che censura la valutazione di ammissibilità della revocazione
Cass., Sez. U, n. 23101 del 2019
citata per il medesimo principio di inammissibilità del ricorso contro la valutazione di ammissibilità della revocazione
Sez. U n. 23101 del 17/09/2019
richiamata per affermare che non è deducibile in cassazione la valutazione di ammissibilità dell'istanza di revocazione del Consiglio di Stato
Sez. U n. 9150 del 08/04/2008
richiamata nello stesso senso sulla limitazione del sindacato in cassazione
Sez. U n. 27195 del 22/09/2023
citata per sostenere l'applicabilità dell'art. 96, comma 4, c.p.c. come misura deterrente e sanzionatoria anche senza costituzione della controparte
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato resa su ricorso per revocazione, il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione con riferimento alla decisione sulla revocazione, non potendo estendersi alla precedente decisione di merito.
- Non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione la censura che, sotto l'etichetta del difetto di giurisdizione o dell'eccesso di potere giurisdizionale, miri in realtà a contestare la valutazione di ammissibilità della revocazione, la valutazione delle prove o l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice amministrativo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. quando, contro la declaratoria di inammissibilità della revocazione, si deducano errori in iudicando o in procedendo senza allegare un effettivo sconfinamento del giudice speciale dai poteri che l'ordinamento gli attribuisce.
- Quando il ricorso sia manifestamente estraneo all'ambito del controllo consentito in sede di legittimità, può applicarsi la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. quale misura sanzionatoria e deterrente, anche se le controparti intimate non si siano costituite.
- In presenza di evidente ragione di inammissibilità del ricorso, la Corte può decidere senza disporre la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari non costituiti, perché tale attività sarebbe processualmente inutile.
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