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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25268/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata il 5 settembre 2017 per Irpef relativa all'anno 2007. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, su appello dell'Agenzia delle entrate, ha riformato la decisione ritenendo regolarmente notificato l'atto impositivo presupposto e quindi infondata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione dell'art. 8 L. 890/1982, sostenendo che la notifica postale dell'atto presupposto non si fosse perfezionata perché, in caso di irreperibilità relativa, mancava in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD); (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (3) violazione dell'art. 171 c.p.c. per avere la CTR dichiarato contumace la contribuente nonostante la ritualmente avvenuta costituzione; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dal mancato deposito della CAD. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, quando la notificazione postale dell'atto impositivo non si perfeziona per irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Poiché la CTR aveva ritenuto valida la notifica basandosi sulla mera attestazione dell'invio della CAD e del mancato ritiro, senza verificare la produzione dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'intimazione di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 890/1982

    "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale... la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data... esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"

    Per la notifica postale in caso di irreperibilità relativa è indispensabile la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD; la sola prova della spedizione non basta a dimostrare il perfezionamento della notifica.

  • art. 24 Cost.

    L'interpretazione dell'art. 8 L. 890/1982 è stata ricostruita in chiave costituzionalmente orientata per garantire il diritto di difesa e una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    La disciplina della notifica è stata letta alla luce del principio di parità delle parti e del giusto processo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro sulla necessità di una motivazione non apparente della sentenza di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 171 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla dichiarazione di contumacia nonostante la costituzione della parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge per il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale di deduzione della nullità della sentenza per i motivi secondo e terzo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale di deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo per il quarto motivo.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla CTR quale base della dedotta decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione/imposizione.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla CTR quale termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per affermare che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per gli atti tributari.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • In caso di notificazione postale di un atto impositivo non consegnato per irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica deve essere provato con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito; la sola attestazione di spedizione della CAD non è sufficiente.
  • La disciplina della notificazione va interpretata in modo costituzionalmente orientato, bilanciando le esigenze del notificante con il diritto del destinatario a una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost.
  • La scissione soggettiva degli effetti della notificazione rileva ai fini del rispetto del termine di decadenza solo se il procedimento notificatorio si perfeziona; se la notifica non si perfeziona per mancanza della prova richiesta dalla legge, non possono prodursi effetti utili per l'Amministrazione.
  • Quando la decisione di merito afferma la regolarità della notifica senza verificare un elemento probatorio decisivo richiesto dalla disciplina speciale, la censura per violazione di legge è fondata e la causa può essere decisa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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