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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11263/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica relativo agli anni 2004, 2005 e 2006. La società aveva chiesto il rimborso sostenendo che il relativo credito dovesse essere trattato secondo il meccanismo del cd. credito revolving e, quindi, con decorrenza del termine di decadenza ancorata all'ultima dichiarazione utile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva invece rigettato l'appello ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 e affermando che il credito del 2004 non era stato riportato nelle dichiarazioni successive. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita adesione acritica alla tesi dell'Amministrazione; 2) violazione degli artt. 14 e 56 TUA per erronea individuazione del dies a quo della decadenza; 3) omesso esame di fatti decisivi correlati al credito revolving; 4) violazione dell'art. 384 c.p.c. per essersi il giudice di rinvio discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione sulla decorrenza del termine e sul funzionamento del credito revolving; 5) violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il giudice di rinvio riesaminato l'eccezione relativa alla mancata comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione cassatoria si fonda, da un lato, sulla violazione del vincolo derivante dal precedente principio di diritto enunciato nel giudizio rescissorio e, dall'altro, sulla preclusione derivante dal giudicato interno formatosi sulla questione della mancata comunicazione dell'istanza di rimborso.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, in relazione al vizio di motivazione apparente

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita motivazione apparente della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione

  • art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sindacarne la correttezza in iure

  • art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza per il rimborso

  • art. 56 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina delle accise

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    base del motivo per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la preclusione derivante dal giudicato interno

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la formazione del giudicato interno

  • Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016

    richiamata sul concetto di motivazione apparente

  • Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016

    richiamata sul concetto di motivazione apparente

  • Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015

    richiamata sul fatto che la motivazione per relationem non è nulla se consente di percepire le ragioni della decisione

  • Cass. n. 29028 del 06/10/2022

    richiamata in tema di motivazione per relationem

  • Cass. n. 22562 del 07/11/2016

    richiamata in tema di motivazione per relationem

  • Cass. n. 9334 del 08/05/2015

    richiamata in tema di motivazione per relationem

  • Cass. n. 17240 del 15/06/2023

    richiamata sui limiti del giudizio di rinvio

  • Cass. n. 5253 del 28/02/2024

    richiamata sul divieto per il giudice di rinvio di sindacare il principio di diritto già fissato dalla Cassazione

  • Cass. n. 20628 del 31/07/2019

    sentenza rescindente che ha fissato il principio di diritto sul termine biennale di decadenza e sul funzionamento del credito revolving

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione e impedisce il controllo sul percorso logico del giudice; non è invece nulla la motivazione per relationem se le ragioni della decisione risultano chiaramente attribuibili al giudice.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimetterne in discussione la correttezza in iure; può soltanto verificare i fatti residuati dal dictum rescindente nei limiti tracciati dalla pronuncia di legittimità.
  • Quando la Cassazione ha già statuito che il rimborso è soggetto a termine biennale di decadenza e che la decorrenza dipende dall'ultima dichiarazione utile che chiude il rapporto o trasferisce il credito, il giudice di rinvio non può individuare un diverso dies a quo basato sulle singole dichiarazioni annuali.
  • La questione già decisa con pronuncia implicita o comunque coperta da giudicato interno non può essere riproposta nel giudizio di rinvio; il giudice deve considerarla preclusa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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