Cassazione Civile, Ordinanza n. 30482/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito per contributi dovuti alla Gestione separata INPS in relazione all’anno 2010 da una professionista. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, considerando tardivo l’avviso bonario inviato dall’INPS il 4 luglio 2016. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2935 c.c. e della normativa sui versamenti dei contributi, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza effettivamente prorogata al 6 luglio 2011 dal d.P.C.M. 12 maggio 2011, sicché l’atto ricevuto il 4 luglio 2016 era tempestivo e idoneo a interrompere la prescrizione; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., assumendo che la prescrizione dovesse restare sospesa per la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi, occorre considerare anche i differimenti del termine di pagamento disposti per legge o per atto regolamentare, come il d.P.C.M. 12 maggio 2011 che aveva prorogato al 6 luglio 2011 il termine per i versamenti relativi al 2010. Poiché l’avviso bonario è stato ricevuto il 4 luglio 2016, l’azione dell’ente non era prescritta secondo tale criterio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali occorre guardare alla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, comprensiva di eventuali differimenti.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta sospensione della prescrizione, ma il motivo è rimasto assorbito e non è stato scrutinato nel merito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Disciplina richiamata per il regime dei contributi dovuti alla gestione separata e per il relativo credito contributivo.
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
I termini di pagamento dei contributi seguono quelli dei versamenti fiscali e quindi rilevano anche i loro differimenti.
Richiamato in relazione alla disciplina dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
d.P.C.M. 12 maggio 2011
Ha differito al 6 luglio 2011 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010, incidendo sul dies a quo della prescrizione.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla sospensione della prescrizione in caso di omessa compilazione del Quadro RR.
Norma richiamata dal ricorrente nel secondo motivo, ritenuto assorbito.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
Norma richiamata dal ricorrente nel secondo motivo, ritenuto assorbito.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Massime di principio
- Nel credito per contributi previdenziali la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente dovuto, sicché vanno considerati anche i differimenti stabiliti da fonti normative o amministrative.
- Se il termine di pagamento dei contributi è prorogato, l’atto interruttivo notificato entro cinque anni dalla nuova scadenza è tempestivo e impedisce la maturazione della prescrizione.
- Quando il primo motivo di ricorso risulta fondato e consente la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che investono questioni alternative o subordinate possono rimanere assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30398/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30399/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30401/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30405/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30407/2024 del 26/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30412/2024 del 26/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →