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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30943/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (titolare brevetto)

La controversia

Una società titolare di un brevetto italiano relativo a una struttura ad elementi componibili per arredamento tecnico-funzionale di interni ha convenuto un'altra società chiedendo l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria dell'ulteriore comportamento illecito e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto le domande, e la Corte d'appello ha confermato l'illecito contraffattivo ma ha ridotto il danno risarcibile, liquidandolo in una somma inferiore rispetto al primo grado. In cassazione la società titolare del brevetto ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso dal danno le spese di consulenza tecnica di parte per asserita mancata prova del pagamento, nonostante la mancata contestazione in primo grado; 2) violazione dell'art. 111 Cost. per un contrasto motivazionale nella quantificazione del danno, poiché la Corte d'appello aveva prima determinato il danno da "prezzo del consenso" in una certa misura e poi lo aveva ridotto detraendo le spese di assistenza tecnica; 3) violazione dell'art. 11 disp. att. c.c. in relazione al d.m. n. 140/2012 per la nuova liquidazione delle spese del primo grado. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale in due motivi: 1) violazione dell'art. 66 c.p.i. e carenza di motivazione sulla contraffazione per equivalente, sostenendo che il proprio brevetto europeo fosse valido e che ciò escludesse la contraffazione; 2) violazione dell'art. 125 c.p.i. e omesso esame di fatti decisivi nella liquidazione del danno, contestando la royalty del 5% e deducendo vari elementi che avrebbero dovuto ridurre o escludere il pregiudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la detrazione, dal danno calcolato come giusta royalty/prezzo del consenso, delle spese di assistenza tecnica, perché si tratta di una voce autonoma che si aggiunge al pregiudizio da sfruttamento illegittimo della privativa e non può essere sottratta dal quantum determinato sulla base dei canoni di licenza. Ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il terzo motivo, e ha respinto integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la questione decisa dalla Corte d'appello riguardava la prova del fatto costitutivo del danno e non una domanda nuova.

  • art. 345 c.p.c.

    È stata richiamata dalla parte ricorrente come limite alle domande nuove in appello, ma la Corte ha escluso che la fattispecie integrasse una nuova domanda.

  • art. 111 Cost.

    È stata evocata per denunciare un vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui la motivazione operava una sottrazione illogica tra voci di danno eterogenee.

  • art. 11 disp. att. c.c.

    È stata richiamata in relazione alla liquidazione delle spese sulla base dei parametri ministeriali; il motivo è stato poi assorbito.

  • d.m. n. 140/2012

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di primo grado secondo parametri successivi; la Corte ne ha dato lettura nel contesto dell'assetto delle spese in appello.

  • art. 66 c.p.i.

    Invocato nel ricorso incidentale per negare la contraffazione per equivalente; la Corte ha ritenuto il motivo non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 125 c.p.i.

    Nella versione ratione temporis, consente la liquidazione del danno anche in via equitativa, tenendo conto del lucro cessante, degli utili realizzati e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare in caso di licenza.

  • artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

    Richiamati come criteri generali di liquidazione del risarcimento del danno nel sistema del codice della proprietà industriale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività.

  • art. 66 c.p.i.

    Richiamato nel contesto della tutela brevettuale e dell'allegazione della contraffazione per equivalente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento da contraffazione brevettuale, quando il danno è liquidato mediante il criterio del prezzo del consenso o della giusta royalty, le spese di assistenza tecnica sostenute dal titolare del diritto non possono essere detratte da quella base di calcolo, perché costituiscono una voce autonoma di pregiudizio eventualmente cumulabile, non una componente interna del lucro cessante da licenza mancata.
  • Il principio di non contestazione opera solo per i fatti che siano noti alla parte onerata della contestazione; non può essere invocato per fatti ignoti, come il pagamento effettivo di fatture non dimostrato in modo specifico.
  • In cassazione è deducibile il vizio motivazionale solo nei ristretti casi di anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove o lamentare che il giudice d'appello abbia valorizzato diversamente il materiale istruttorio rispetto al primo grado.
  • Nel giudizio di appello, la motivazione della sentenza va valutata con riferimento alle questioni effettivamente devolute con i motivi di gravame; il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di confutare analiticamente i singoli passaggi della decisione di primo grado, poiché questa è sostituita dalla decisione d'appello.
  • La contraffazione per equivalente in materia brevettuale richiede che la soluzione alternativa consenta di raggiungere il medesimo risultato con varianti non originali e ovvie per il tecnico medio del settore; la presenza di differenze marginali o banali non esclude la violazione.
  • Il rigetto dell'opposizione al brevetto europeo in sede EPO non è vincolante per il giudice nazionale, che deve comunque applicare la disciplina interna per valutare la validità della frazione nazionale del brevetto.
  • Quando la sentenza d'appello riforma quella di primo grado, il giudice dell'impugnazione può rideterminare d'ufficio anche le spese del grado precedente, applicando la disciplina vigente al momento della decisione d'appello.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioniSpese di lite
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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