Cassazione Civile, Ordinanza n. 24792/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, contestata al conducente per avere effettuato una manovra di inversione di marcia in un tratto qualificato dall’amministrazione come svincolo della SGC E45. Il conducente ha proposto opposizione sostenendo che l’area in cui era stata compiuta la manovra non potesse essere considerata svincolo di strada extraurbana. La proprietaria del veicolo ha proposto separata opposizione avverso la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Sia il giudice di pace sia il tribunale hanno rigettato le opposizioni. In cassazione i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del tribunale con due motivi, ma nel giudizio di legittimità è emerso che la notifica del ricorso all’amministrazione era stata eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale e, a seguito dell’ordinanza di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., i difensori non hanno dato prova della tempestiva rinotificazione né del successivo deposito dell’atto rinotificato nel termine assegnato.
La decisione
La Corte non è entrata nell’esame dei motivi di ricorso perché ha rilevato l’inosservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica impartito con ordinanza interlocutoria. Ha quindi applicato in via estensiva l’art. 371-bis c.p.c. e ha dichiarato il ricorso inammissibile, precisando che, in una situazione di mancata ottemperanza all’ordine della Corte, non ricorre una mera improcedibilità ma una più radicale inammissibilità. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’amministrazione intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 205 c.d.s.
norma richiamata come base dell’opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione stradale.
art. 176, comma 1, lett. a), cod. strada
violazione dell’art. 176, comma 1 lett. a)
disposizione sostanziale oggetto della contestazione amministrativa relativa alla manovra eseguita sulla carreggiata.
ulteriore norma richiamata nel verbale impugnato quale base della contestazione sanzionatoria.
art. 135, commi 21 e 23, d.P.R. n. 495 del 1992
ai sensi dell’art. 135, commi 21 e 23 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
richiamato dal giudice di merito per ritenere irrilevante che il tratto si trovasse prima del segnale di inizio della strada extraurbana, essendo comunque rampa di uscita/entrata.
trattazione camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c.
procedura camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
consente la rinnovazione della notificazione nulla; nella specie la Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’amministrazione intimata.
Trova pertanto applicazione l'art. 371-bis c.p.c.
la Corte ne dà applicazione estensiva anche alla rinnovazione della notifica disposta ex art. 291 c.p.c.; la mancata ottemperanza all’ordine comporta inammissibilità del ricorso.
non solo all'ipotesi in cui sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
richiamato solo per il confronto sistematico con l’ipotesi di rinnovazione della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
serve a determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso a una parte intimata, la mancata prova dell’avvenuta rinotificazione e del deposito dell’atto rinnovato nel termine assegnato determina l’inammissibilità del ricorso.
- L’art. 371-bis c.p.c. può trovare applicazione in via estensiva anche nell’ipotesi in cui sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione nulla o invalida nei confronti di una parte già intimata.
- L’inosservanza dell’ordine impartito dalla Corte di cassazione in tema di rinnovazione della notifica non integra una mera improcedibilità, ma un vizio più grave che conduce all’inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
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