Cassazione Civile, Sentenza n. 29570/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione in relazione all'art. 5, par. 5 della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, sostenendo che la disciplina nazionale (in particolare il d.lgs. n. 81/2015 e le precedenti modifiche) non previene il ricorso abusivo a missioni successive di somministrazione e consente di eludere l'obbligo di garantire la temporaneità del lavoro tramite agenzia, determinando così un uso distorto della somministrazione a termine
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che la Corte d'appello non ha compiuto la necessaria valutazione circa l'eventuale elusione, mediante missioni successive, della finalità di temporaneità imposta dalla Direttiva 2008/104/CE e dalla relativa interpretazione della Corte di Giustizia. Pur confermando che è formato il giudicato (decadenza) per i contratti anteriori all'ultimo impugnato, la Cassazione ha annullato la sentenza nella parte relativa all'ultimo contratto e ha rinviato la causa al giudice di merito (Corte d'Appello di Brescia) affinché verifichi, alla luce dei criteri europei e nazionali (numero di missioni, durata complessiva, specificità del settore, presenza/assenza di giustificazioni obiettive), se la reiterazione delle missioni abbia superato la soglia di "temporaneità" e costituisca abuso/frode alla legge con le conseguenze di legge (anche nullità/riconfigurazione del rapporto). Il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, comma 1
Parametro costituzionale invocato per verificare la conformità della normativa interna alla direttiva UE; la Corte usa l'art.117 come fondamento per il controllo di legittimità costituzionale e per l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione
Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, art. 5, par. 5
gli Stati membri adottano le misure necessarie ... per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva
La Corte evidenzia che l'art.5.5 impone agli Stati membri misure chiare e incondizionate per preservare la temporaneità del lavoro tramite agenzia; non detta misure specifiche ma obbliga il giudice nazionale a verificare caso per caso se missioni successive costituiscano abuso
Decreto legislativo n. 81/2015 (disciplinante la somministrazione), artt. 31, 34, 38
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
Il d.lgs. 81/2015 ha eliminato le causali e limiti di durata espressi; la Corte osserva che, pur assente una durata normativa, il requisito di temporaneità è implicito per conformità alla direttiva e deve essere valutato dal giudice di merito
Decreto legislativo n. 276/2003, artt. 20-28
la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
Richiamato a ricostruzione normativa storica: prima del 2015 la disciplina richiedeva causali; la Corte usa il testo per confrontare l'evoluzione normativa e la compatibilità con la direttiva
Legge n. 92/2012, art. 1, comma 1-bis (modifica art.1 d.lgs. 368/2001)
"Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi"
Norma che aveva limitato l'obbligo di causali per la prima missione; utile nel quadro storico-normativo ma non ostativa all'obbligo europeo di prevenire abusi tramite missioni successive
Decreto legge n. 34/2014 (convertito), modifiche art.20 d.lgs. 276/2003
ha eliminato il requisito delle causali giustificative per il contratto di somministrazione a tempo determinato
Tale intervento legislativo ha rimosso le causali, contribuendo al quadro normativo nazionale che richiede ora al giudice un'interpretazione conforme alla direttiva per evitare abusi
Legge n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. d)
Prevede la decadenza dall'azione di costituzione o accertamento del rapporto in capo all'utilizzatore per contratti non impugnati; la Corte stabilisce che la decadenza non preclude che i contratti precedenti siano considerati come antecedenti fattuali nella verifica dell'abuso di missioni successive
Articolo invocato come strumento per sanzionare condotte elusive di norme imperative (contratti in frode alla legge), indicando che il giudice può dichiarare la nullità/invalidità di atti che eludono obblighi inderogabili
Richiamato in combinato disposto con l'art. 1344 c.c. quale fondamento per dichiarare nulli contratti posti in frode alla legge
Massime di principio
- Il giudice nazionale deve valutare caso per caso se la reiterazione di missioni di somministrazione presso la stessa utilizzatrice abbia superato la soglia di "temporaneità" e costituisca abuso, utilizzando indici quali numero di missioni, durata complessiva, assenza di giustificazioni oggettive e specificità del settore
- La decadenza dall'impugnazione dei singoli contratti non impedisce che tali contratti siano considerati come antecedenti fattuali utili a valutare se sussista un uso abusivo e duraturo della somministrazione
- In mancanza di limiti legislativi espliciti, il principio di interpretazione conforme impone al giudice di applicare il diritto interno in modo da garantire l'efficacia della direttiva UE; solo se un'interpretazione conforme è impossibile si procede ad altre vie
- L'art. 5, par. 5 della Direttiva impone agli Stati membri di prevedere misure idonee a evitare che il lavoro tramite agenzia diventi permanente per lo stesso lavoratore; se lo Stato non ha fissato regole precise, il giudice deve assicurare la protezione richiesta dall'Unione
- Il giudice può avvalersi dell'art. 1344 c.c. (frode alla legge) e delle regole sulla nullità per sanzionare pratiche elusive che, tramite contratti successivi, mirino a eludere norme imperative e gli obiettivi della direttiva; la conseguenza pratica può essere la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato
- Per le parti (somministratore e utilizzatore) il rischio giuridico di proseguire con invii continui dello stesso lavoratore è concreto: in sede giudiziaria il rapporto può essere qualificato come abuso e comportare condanne e conversione del rapporto
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