Cassazione Civile, Sentenza n. 29820/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla corretta disciplina applicabile al trasferimento dei periodi assicurativi maturati presso l'INPDAP alla gestione INPS: la Corte d'Appello di Torino aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla ricongiunzione e aveva escluso l'applicabilità degli articoli 124 e 125 del DPR n. 1092/1973, ritenendo dovuti gli interessi secondo l'art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979. L'INPS ha impugnato sostenendo che, trattandosi di cessazione del servizio pubblico e di instaurazione di nuovo rapporto di lavoro privato, si applica la disciplina speciale del DPR n. 1092/1973 che prevede il passaggio delle contribuzioni tramite costituzione di posizione assicurativa senza corresponsione di interessi, e che la Corte territoriale ha errato nell'escludere l'applicabilità di tale disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha rilevato che il contribuente, pur senza soluzione di continuità temporale, ha instaurato un nuovo e distinto rapporto di lavoro privato dopo il servizio militare/pubblico, pertanto doveva trovare applicazione l'istituto della costituzione di posizione assicurativa di cui all'art. 124 del DPR n. 1092/1973 (trasferimento dei contributi senza applicazione di interessi) e non la ricongiunzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
L'art. 124 disciplina la costituzione di posizione assicurativa per il passaggio dei contributi tra gestioni (senza corresponsione di interessi); gli articoli 124-125 trovano applicazione quando il lavoratore cessa il servizio pubblico e instaura un nuovo rapporto privato, essendo esclusa la corresponsione di interessi sul trasferimento tramite tale istituto
Legge n. 29 del 1979
La norma è stata invocata dalla Corte territoriale per riconoscere la detrazione degli interessi, ma la Cassazione ha ritenuto che non possa prevalere sulla disciplina speciale del DPR n. 1092/1973 quando si configurino i presupposti per la costituzione di posizione assicurativa
Legge n. 322 del 1958
Richiamata dall'INPS nel motivo di ricorso per contestare l'esclusione della disciplina speciale; la Cassazione ha accolto la censura riconoscendo l'applicazione della disciplina del DPR n. 1092/1973
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. L, Sent. n. 17611 del 24/08/2020; Sez. L, Sent. n. 14381 del 2020; Sez. L, Ord. n. 20522 del 2019
Costante principio secondo cui il dipendente pubblico che cessi dal servizio senza aver diritto alla pensione e poi instauri un rapporto di lavoro privato può utilizzare la costituzione di posizione assicurativa (art. 124 DPR 1092/1973) per valorizzare la contribuzione senza applicazione di interessi; la ricongiunzione è operativa solo quando la contribuzione accreditata è di per sé sufficiente per il riconoscimento della pensione
Massime di principio
- Se un lavoratore cessa il servizio pubblico e instaura un nuovo rapporto di lavoro privato (anche senza soluzione di continuità), va valutata l'applicabilità della costituzione di posizione assicurativa ex art. 124 DPR 1092/1973: in tal caso i contributi si trasferiscono senza corresponsione di interessi.
- La ricongiunzione dei periodi assicurativi è diversa dalla costituzione di posizione assicurativa: la ricongiunzione opera quando la contribuzione già accreditata è sufficiente da sola a riconoscere la pensione; altrimenti si applica l'art. 124 (trasferimento senza interessi).
- Per stabilire quale regime applicare è determinante qualificare i rapporti di lavoro (se distinti e successivi) e verificare se il lavoratore abbia o meno acquisito il diritto alla pensione al momento della cessazione del servizio pubblico.
- Le norme speciali del DPR n. 1092/1973 prevalgono sulla disciplina generale che potrebbe prevedere interessi quando ricorrono i presupposti per la costituzione di posizione assicurativa; i giudici devono applicare correttamente questa gerarchia normativa.
- In contenziosi analoghi la valutazione dovrà comprendere la qualificazione fattuale dei rapporti, la verifica della sufficienza contributiva per la pensione e la conseguente scelta tra ricongiunzione e costituzione di posizione assicurativa; eventuali errori di applicazione normativa possono portare a cassazione e rinvio.
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