Cassazione Civile, Sentenza n. 29832/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, accogliendo l'appello di Mulè, aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2009. La Corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 (termine indicato dalla scadenza fiscale) e aveva ritenuto tardivo l'atto interruttivo ricevuto il 30 giugno 2015; inoltre aveva escluso la sospensione per "doloso occultamento" per la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. L'INPS deduceva violazione di norme sulla prescrizione e sosteneva che il termine di decorrenza fosse posticipato al 6 luglio 2010 in base al D.P.C.m. 10 giugno 2010 e che l'omissione del quadro RR potesse integrare il doloso occultamento idoneo a sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto errata la decorrenza fissata dalla Corte d'appello (16 giugno 2010) non avendo questa considerato il differimento al 6 luglio 2010 stabilito dall'art.1, comma 1, del D.P.C.m. 10 giugno 2010. La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, quando in appello sia stata dedotta la sospensione della prescrizione (es. per doloso occultamento), il giudice di legittimità può e deve valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi acquisiti, anche la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione; la mancata impugnazione specifica del dies a quo non determina la formazione del giudicato interno su tale questione se è rimessa in discussione la fattispecie complessiva della prescrizione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione per riesaminare la prescrizione dei contributi alla luce dei principi enunciati. Gli ulteriori profili dedotti con il motivo (ad es. sulla sussistenza del doloso occultamento per omissione del quadro RR) sono stati assorbiti e dovranno essere valutati dal giudice di merito a seguito del rinvio.
Norme richiamate
La prescrizione richiede l'inerzia del titolare del diritto per il periodo determinato dalla legge; serve come elemento costitutivo l'inattività del creditore
Regole generali sulla prescrizione richiamate nel ricorso (ambientazione normativa della materia)
Previsione relativa all'interruzione o sospensione della prescrizione per dolo o occultamento del debito; posta a fondamento delle censure INPS sulla sospensione per omissione del quadro RR
art. 55 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (conv. L. 6 aprile 1936, n. 1155)
"I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato (dies a quo ancorato al termine di versamento)
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Stabilisce che i termini di versamento dei contributi coincidono con i termini previsti per il versamento in base alla dichiarazione dei redditi
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce al D.P.C.m. la possibilità di modificare i termini riguardanti adempimenti e versamenti previsti dal decreto; base normativa per i D.P.C.m. che differiscono i termini di pagamento
D.P.C.m. 10 giugno 2010
"I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ... entro il 16 giugno 2010 ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme ... dello 0,40 per cento ..."
Il D.P.C.m. ha differito la scadenza per i versamenti relativi al 2009 al 6 luglio 2010 (termine senza maggiorazioni): è da tale data che, secondo la Corte, deve decorrere la prescrizione dei contributi
art. 10, co.1 d. Igs. n.241/97 (citato nel ricorso)
Norma richiamata nell'insieme delle disposizioni amministrative e procedurali menzionate dalla parte ricorrente
Principi giurisprudenziali (iura novit curia e rilevabilità d'ufficio)
La Corte richiama il principio che l'individuazione del dies a quo è quaestio iuris che il giudice può rilevare d'ufficio quando emergente dagli atti, salvo che sul punto si sia formato giudicato interno
Massime di principio
- Per i contributi alla Gestione separata la prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- I provvedimenti regolamentari (D.P.C.m.) che differiscono i termini di versamento ancorano il dies a quo della prescrizione: se il D.P.C.m. sposta la scadenza, la prescrizione decorre dalla nuova data.
- Se il giudizio d'appello deduce la sospensione della prescrizione (es. per doloso occultamento del debito), il giudice di legittimità può e deve esaminare d'ufficio anche la corretta individuazione del dies a quo sulla base degli atti acquisiti; la mancata censura specifica del dies a quo non impedisce tale verifica quando la fattispecie della prescrizione rimane contestata.
- L'omissione di elementi dichiarativi (ad es. il quadro RR) può rilevare ai fini della valutazione del "doloso occultamento" e dunque della sospensione della prescrizione, ma la sussistenza di tale condizione richiede un accertamento di merito che va svolto dal giudice di merito.
- La rilevabilità d'ufficio della prescrizione e dei suoi profili (dies a quo, sospensione, interruzione) è compatibile con il principio del giudicato interno: tuttavia il giudicato preclude il riesame solo se la questione è stata effettivamente decisa e sganciata dalla parte della sentenza impugnata.
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