Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29569/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Monica Biagiotti, assunta tramite somministrazione da Tempor spa e impiegata presso l'INPS dal 9/3/2009 al 31/3/2011, ha chiesto il pagamento di compensi accessori incentivanti previsti dalla contrattazione integrativa dell'INPS, sostenendo di aver svolto le stesse mansioni dei dipendenti INPS di pari inquadramento. L'azione è stata promossa sulla base dell'art. 23 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26 del contratto di assunzione con l'agenzia interinale. In primo grado la domanda fu accolta; la Corte d'appello di Firenze l'ha respinta, ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato la comparazione del "trattamento complessivo", che i compensi rivendicati erano collegati a obiettivi di produttività disciplinati dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore (ma non applicabili ai somministrati) e che mancasse la prova della parità delle mansioni rispetto ai dipendenti INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Biagiotti e ha assorbito il ricorso incidentale. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da più "rationes decidendi" autonome e che una di esse (l'accertamento di fatto sulla mancanza di parità di mansioni) non fosse validamente impugnata in cassazione perché la ricorrente non aveva denunciato l'omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; pertanto il sindacato di legittimità non poteva riaprire la valutazione probatoria. La Corte ha inoltre confermato l'interpretazione che la "parità di mansioni" richiede lo svolgimento del complesso delle attività proprie della figura professionale e non la semplice sovrapposizione in alcuni compiti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore di INPS e Tempor (liquidate in C 3.000,00 + C 200,00 per ciascuno, oltre spese forfettarie e accessori), ed è stato dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 23

    1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. ... 4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti ... I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato ...

    La Corte ha richiamato il duplice parametro: a) il confronto deve riguardare il "trattamento complessivo" e non soltanto singole voci retributive; b) le erogazioni correlate a risultati o produttività richiedono che la contrattazione collettiva dell'utilizzatore preveda la loro corresponsione anche ai somministrati. Inoltre la "parità di mansioni" implica l'identità del ruolo e del complesso delle attività svolte, non la sola sovrapposizione in alcune mansioni.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 5

    La Corte ha ricordato che per contestare gli accertamenti di fatto della Corte d'appello in Cassazione occorre denunziare l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai sensi di questa norma; la mancata deduzione impedisce il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie.

  • cod. proc. civ., art. 115

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle produzioni documentali; la Corte ha ritenuto che le deduzioni sulla prova documentale non fossero idonee a travolgere l'accertamento di fatto senza la specifica denuncia ai sensi dell'art. 360, n.5.

  • cod. proc. civ., art. 416

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle doglianze probatorie; la sentenza non ha ritenuto fondata la critica procedurale rispetto alla valutazione delle prove operata dalla Corte d'appello.

  • cod. civ., art. 2697

    Norma sull'onere della prova richiamata: la Corte ha sottolineato che gravava sulla ricorrente l'onere di provare la parità delle mansioni e il confronto del trattamento complessivo.

  • cod. civ., art. 2103

    Invocato in relazione alla qualificazione delle mansioni e al corretto inquadramento; la Corte ha considerato che mancasse prova convincente della identità del complesso delle mansioni tra somministrata e dipendenti dell'utilizzatore.

  • Direttiva 2008/104/CE

    Citata come parametro storico: la disciplina nazionale applicabile ratione temporis era considerata più favorevole al lavoratore rispetto alla direttiva, ma la Corte ha applicato il testo nazionale vigente al tempo dei fatti.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater; legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Riferimenti in tema di contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ottenere il pagamento di trattamenti retributivi dei dipendenti dell'utilizzatore, il lavoratore somministrato deve provare la parità di mansioni: non basta dimostrare la sovrapposizione in alcune funzioni; occorre dimostrare che ricopre lo stesso ruolo e lo stesso complesso di attività, con analoghe caratteristiche qualitative e quantitative.
  • La comparazione va fatta sul "trattamento complessivo": il ricorrente deve documentare e confrontare tutte le voci retributive e accessorie, non limitarsi a singole indennità.
  • Gli incentivi legati a obiettivi di produttività o risultati si applicano secondo le previsioni della contrattazione collettiva dell'utilizzatore: se quest'ultima non prevede l'estensione ai lavoratori somministrati, la pretesa può risultare infondata.
  • In Cassazione non è consentito rinnovare il giudizio sulle prove: per contestare accertamenti di fatto della Corte d'appello bisogna denunciare l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; altrimenti le doglianze sono inammissibili.
  • Le allegazioni generiche o la trascrizione parziale di atti non sono sufficienti: ogni deduzione decisiva va farsi con precisione e, se necessario, con puntuale indicazione degli elementi di prova omessi.
  • Dal punto di vista processuale, chi propone ricorso deve valutare anche il rischio di soccombenza e delle spese, nonché degli oneri aggiuntivi (contributo unificato) se previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.