Cassazione Civile, Sentenza n. 29831/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole ai lavoratori: i ricorrenti contestavano che l'accordo integrativo aziendale del 18.7.1985, che prevedeva la rinuncia alla retribuzione aggiuntiva per la festivita del 4 novembre in cambio di riduzione d'orario, non fosse venuto meno per effetto dell'evoluzione della contrattazione collettiva nazionale; deducevano violazione di vari articoli del codice civile in tema di interpretazione e validita del negozio e censuravano la decisione sulla prescrizione dei crediti retributivi (sostenendo che la prescrizione sarebbe decorso in costanza di rapporto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di UNICOOP. Ha ritenuto procedibile e plausibile l'esegesi dei giudici di merito secondo cui la modifica e l'evoluzione della contrattazione nazionale hanno determinato la perdita della causa dell'accordo aziendale (venuto a mancare lo squilibrio corrispettivo pattuito), con conseguente fondatezza delle domande dei lavoratori per il pagamento della retribuzione aggiuntiva relativa alla festivita del 4 novembre per gli anni 2007-2012. Sulla prescrizione, la Corte ha aderito al principio consolidato secondo cui, alla luce delle riforme (legge 92/2012 e d.lgs. 23/2015), per i diritti non prescritti all'entrata in vigore della legge 92/2012 il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto; pertanto i crediti fino al 2012 potevano essere azionati. Rigettato il ricorso, condanna della ricorrente alle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 1321, 1322, 1325, 1362, 1372, 1418, 1467, 2077
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai criteri di formazione, causa, interpretazione e nullita/modifica del contratto; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i canoni ermeneutici e valutato la perdita della causa dell'accordo integrativo alla luce del testo e della finalita pratiche
Art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella versione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012
Usato per spiegare che la riforma ha limitato la tutela reintegratoria e introdotto prevalentemente la tutela indennitaria, influenzando la condizione di incertezza del lavoratore e la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto
Artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ.
Richiamati in relazione alla decorrenza della prescrizione; la Corte ha seguito il recente orientamento secondo cui, per diritti non prescritti all'entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176)
Richiamato nel procedimento con riferimento agli atti e conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Applicato in materia di contributo unificato e indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente
Legge n. 92/2012 e decreto legislativo n. 23/2015 (richiamati da giurisprudenza)
Costituiscono il fondamento dell'indirizzo giurisprudenziale utilizzato per stabilire che il rapporto di lavoro non è piu' assistito da un regime di piena stabilita, con conseguenze sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi
Massime di principio
- Quando una clausola di un accordo integrativo aziendale tiene conto di una contropartita (es. riduzione orario in cambio di rinuncia a maggiorazione), l'evoluzione della contrattazione collettiva nazionale che elimina o modifica la contropartita può essere interpretata come venuta meno della causa dell'accordo aziendale, e ciò può determinare l'annullabilita o l'inefficacia parziale della clausola
- In giudizio di merito il coordinamento e l'interpretazione comparata delle diverse fonti collettive (nazionali e aziendali) sono attività riservate al giudice di merito; in cassazione il sindacato è possibile solo per vizio dei criteri ermeneutici o insufficiente motivazione
- In sede di cassazione il ricorso è improcedibile se non vengono depositati integralmente i contratti collettivi rilevanti; non basta uno stralcio o un generico richiamo
- Dopo le riforme del 2012 (e successive), per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della legge 92/2012 il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro; quindi le pretese riferite ad anni ancora coperti dalla vigenza del rapporto alla data 18.7.2012 possono essere ancora azionate
- Se esistono piu' interpretazioni possibili di una clausola collettiva, la scelta fatta dal giudice di merito non può essere sostituita in cassazione se adeguatamente motivata e plausibile
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