Cassazione Civile, Ordinanza n. 06763/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un imprenditore agricolo un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRES per l'anno 2008, ritenendo che contributi regionali destinati all'ampliamento dell'azienda fossero stati invece impiegati per la costruzione di un'abitazione civile. Su tale base l'Ufficio aveva recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dall'estromissione del bene dalla sfera imprenditoriale e l'IVA detratta. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo vizi di sottoscrizione, notifica, motivazione e quantificazione dell'imposta/sanzioni, nonché l'erroneo uso di presunzioni e la violazione dell'art. 2729 c.c. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha lamentato falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse omesso di considerare difese e elementi idonei a escludere i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse stato valutato che l'attività d'impresa era sospesa al momento del sopralluogo in attesa della raccolta e che erano presenti alcuni beni aziendali, circostanze che avrebbero dovuto escludere la ripresa fiscale dell'IVA e la qualificazione dell'immobile come abitazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché risolto nella pedissequa riproposizione dell'atto di appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, e perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. in realtà mirava a una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione; quanto all'art. 2729 c.c., ha ricordato che la censura è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre nel caso concreto la CTR aveva esplicitato gli elementi valorizzati. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché sovrapponeva violazione di legge e vizio di omesso esame, si limitava a contestare la sufficienza della motivazione, e in ogni caso le circostanze indicate non erano fatti storici decisivi idonei a sovvertire la decisione, essendo compatibili con l'uso abitativo dell'immobile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o l'esito dell'accertamento di fatto.
La prova per presunzioni richiede che gli indizi siano valutati singolarmente e complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su fatti che non presentano tali requisiti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non l'insufficienza della motivazione o l'omessa considerazione di singole deduzioni difensive.
art. 86, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
L'estromissione di un bene dalla sfera imprenditoriale integra un evento fiscalmente rilevante e determina la tassazione della plusvalenza secondo il valore normale del bene all'atto dell'estromissione meno il costo non ammortizzato.
art. 86, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Concorre a regolare il regime fiscale della plusvalenza derivante dall'estromissione del bene dall'impresa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre una mera rilettura del fatto o delle risultanze istruttorie sotto forma di violazione di legge: la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l'onere probatorio tra le parti; non quando si contesti che la prova sia stata ritenuta o meno raggiunta.
- La denuncia di vizio in materia di presunzioni semplici è ammissibile solo se si indichi in modo puntuale perché gli elementi valorizzati dal giudice non siano gravi, precisi e concordanti; non basta contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., sono rilevanti solo fatti storici decisivi e discussi tra le parti; restano escluse le deduzioni difensive, le singole argomentazioni e le contestazioni sulla sufficienza della motivazione.
- L'estromissione di un bene dall'impresa per suo utilizzo estraneo all'attività imprenditoriale può costituire evento fiscalmente rilevante, con conseguente tassazione della plusvalenza e recupero dell'IVA indebitamente detratta se il bene non è inerente all'attività d'impresa.
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