Cassazione Civile, Ordinanza n. 19473/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da una concessione pubblica avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio. In un lodo arbitrale era stata dichiarata la risoluzione per mutuo dissenso della convenzione e riconosciuti al concessionario la restituzione di somme anticipate, il rimborso delle spese di progettazione e un indennizzo ex art. 158, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006. Successivamente il Comune aveva riconosciuto con delibera la legittimità del debito fuori bilancio per l’indennizzo, ma in primo grado il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo aveva disapplicato tale delibera e revocato il decreto, ritenendo che il lodo non fosse titolo esecutivo. In appello la controparte ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell’opposizione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell’art. 5, allegato E, L. n. 2248/1865 sull’ammissibilità della disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo; 2) violazione dell’art. 633 c.p.c. per asserita mancanza di prova scritta idonea al decreto ingiuntivo; 3) violazione del ne bis in idem e dell’art. 633 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile il suo appello incidentale e irrilevanti le domande proposte; 4) censura conseguente sulle spese. Nel controricorso la controparte ha resistito, mentre in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. era stato sollevato un rilievo preliminare di improcedibilità/inammissibilità per vizi della procura, poi superato dalla Corte in ragione dell’attestazione di conformità e della documentazione prodotta. Nel merito la Corte ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, osservando che la statuizione della Corte d’appello di Roma era limitata a una questione di rito e non produceva giudicato sostanziale, mentre il diritto azionato nel monitorio risultava ormai coperto da giudicato esterno. Ha quindi dichiarato inammissibili anche i primi due motivi perché rivolti contro rationes decidendi concorrenti e autonome, e il quarto motivo è caduto con gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto superato il preliminare rilievo di improcedibilità legato alla procura, reputando sufficiente, nel deposito cartaceo di un atto originariamente nativo digitale e notificato via PEC, l’attestazione di conformità dell’originale analogico al documento informatico notificato. Nel merito ha rilevato che il terzo motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, infondato perché la decisione della Corte d’appello di Roma, essendo di rito, non aveva formato giudicato sostanziale idoneo a precludere la riproposizione della domanda; inoltre il credito azionato risultava sorretto da giudicato esterno. Conseguentemente i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché non scalfivano una ratio decidendi autonoma e sufficiente, e il quarto motivo sulle spese è stato ritenuto meramente consequenziale. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, con esclusione di sanzioni ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
la proposta di definizione anticipata può essere superata se la parte chiarisce e documenta la regolarità della procura e del deposito cartaceo dell’atto nativo digitale
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
la mancata produzione della documentazione necessaria può determinare improcedibilità, ma nel caso concreto il vizio è stato escluso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
i motivi sono stati formalmente proposti per violazione di legge
art. 5, allegato E, legge 22 marzo 1865, n. 2248
richiamato sulla disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato sulla prova scritta necessaria per il decreto ingiuntivo, ma le censure sono state dichiarate inammissibili
art. 158, comma 1, lettera c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
citato quale base dell’indennizzo riconosciuto nel lodo arbitrale
l’attestazione di conformità del difensore è idonea a rendere regolare il deposito cartaceo di documenti informatici notificati via PEC
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
il controricorrente che non disconosce la conformità della copia informale all’originale non consente di eccepire l’improcedibilità
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012
richiamato per la disciplina del deposito e dell’attestazione di conformità di documenti elettronici
la Corte ha escluso l’applicazione delle sanzioni per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
art. 6 CEDU
richiamato in relazione alla giurisprudenza EDU che valorizza la possibilità di sanare o integrare la produzione dell’attestazione di conformità
art. 158, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163/2006
norma sostanziale sulla base dell’indennizzo riconosciuto al concessionario
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerlo, l’inammissibilità o infondatezza delle censure dirette contro una sola di esse rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure contro le altre, se la prima ratio resta intatta.
- La statuizione che decide solo una questione di rito produce giudicato formale e non giudicato sostanziale; pertanto non preclude la riproposizione della domanda in un diverso giudizio.
- L’accertamento coperto da giudicato esterno resiste alle censure che investono la fase monitoria o la qualificazione del titolo, se il credito è già stato definitivamente accertato in altro giudizio.
- Nel deposito cartaceo di un ricorso per cassazione originariamente nativo digitale e notificato via PEC, l’attestazione di conformità del difensore può essere sufficiente a comprovare la regolarità della procura e degli atti notificati, senza necessità che nella copia cartacea siano materialmente visibili le firme digitali.
- Se il destinatario della notifica via PEC deposita controricorso e non disconosce la conformità dell’atto informatico notificatogli, l’eventuale vizio di mancata o irregolare attestazione può essere neutralizzato; la questione va letta in una prospettiva sostanziale di effettività del contraddittorio.
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