Cassazione Civile, Ordinanza n. 04392/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di un contribuente che aveva dichiarato di non aver percepito redditi nel 2004, pur avendo effettuato nel tempo acquisti di rilevanti pacchetti azionari. Dopo il contraddittorio e la procedura di accertamento con adesione, il contribuente aveva documentato una serie di disinvestimenti e rimborsi titoli, ritenuti dalla CTR idonei a giustificare la capacità di spesa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 7 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la prova contraria del contribuente non poteva limitarsi alla mera dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, ma doveva riguardare anche l'entità, la durata del possesso e il nesso specifico tra quelle somme e la spesa contestata; secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel ritenere sufficiente la sola disponibilità di un reddito idoneo senza tracciabilità dei pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, affermando che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria del contribuente deve sì essere documentale e deve riguardare non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso; tuttavia non è necessario dimostrare in modo analitico che proprio quelle somme siano state materialmente impiegate per ciascuna spesa contestata, potendo la prova essere desunta da circostanze sintomatiche e dalla contiguità temporale tra disinvestimenti e investimenti. Nel caso concreto la CTR aveva valorizzato la disponibilità di somme provenienti da rimborsi titoli e la vicinanza temporale delle operazioni di smobilizzo e reinvestimento, ritenendo così assolto l'onere probatorio. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di spese incongrue rispetto ai redditi dichiarati, salva la prova documentale contraria che il finanziamento provenga da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; la prova può riguardare entità, durata del possesso e circostanze sintomatiche dell'effettiva riferibilità delle somme alla spesa contestata.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova, ma non ritenuto violato dalla sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, num. 3
Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge denunciata nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in tema di contributo unificato e regime processuale delle amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito, il contribuente può superare la presunzione di maggior reddito dimostrando documentalmente la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma la prova deve essere idonea anche a evidenziare l'entità e la durata del possesso di tali redditi.
- La prova contraria non richiede necessariamente la dimostrazione analitica del vincolo diretto tra singola somma e singola spesa, potendo risultare da elementi sintomatici oggettivi, quali la contiguità temporale tra disinvestimenti e spese contestate.
- La disponibilità di somme derivanti da disinvestimenti o rimborsi titoli può essere sufficiente a vincere la presunzione dell'accertamento sintetico se gli elementi documentali rendono verosimile che quelle somme fossero ancora nella disponibilità del contribuente al momento della spesa.
- In cassazione per violazione di legge, la censura sul riparto dell'onere probatorio in tema di accertamento sintetico va confrontata con il dato letterale dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e con l'orientamento consolidato che valorizza la documentazione oggettiva e la riferibilità temporale delle disponibilità finanziarie.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito.
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