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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29354/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di euro 186.132,27 richiesto da una società che svolge attività di autotrasporto di persone per le accise sul gasolio commerciale impiegato nei trimestri III e IV 2017 e I e II 2018. L’Ufficio aveva respinto le istanze ai sensi dell’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, ritenendo che i veicoli utilizzati fossero immatricolati Euro 2 e quindi esclusi dall’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 645, l. n. 208/2015. La società ha impugnato la sentenza di merito deducendo: 1) violazione dell’art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e dell’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, per avere la CTR considerato decisiva la sola omologazione originaria Euro 2 e non la successiva installazione di filtri antiparticolato (FAP), che avrebbe comportato un aggiornamento della categoria ambientale risultante dalle carte di circolazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che le carte di circolazione indicavano una classe euro superiore a seguito del FAP; 3) violazione dell’art. 7, parr. 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la normativa italiana avrebbe illegittimamente ristretto il perimetro del gasolio commerciale agevolato introducendo un requisito non previsto dal diritto UE, e chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo e il terzo motivo: la normativa nazionale è stata considerata compatibile con la direttiva 2003/96/CE, che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella previsione di aliquote ridotte e agevolazioni, purché siano rispettati i livelli minimi e il principio di parità di trattamento. L’espressione "veicoli di categoria Euro 2 o inferiore" va riferita alla categoria attribuita in sede di omologazione del veicolo, non alle modifiche successive con installazione di FAP, che rilevano solo ai fini antinquinamento da particolato e non ai fini fiscali. È stato richiamato il principio già affermato da Cass. n. 25002/2023, secondo cui il credito d’imposta spetta solo per i veicoli collocati nelle categorie Euro indicate dalla legge, senza rilievo per il FAP. Conseguentemente la CTR ha correttamente confermato il diniego di rimborso. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, l. n. 208/2015

    La disposizione va letta nel senso che l’agevolazione sulle accise spetta solo per i veicoli catalogati nelle categorie Euro previste dalla legge; la classificazione rilevante è quella risultante dall’omologazione, non quella ottenuta per effetto di successive modifiche antinquinamento.

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995

    Norma interna che disciplina il gasolio commerciale e il credito d’imposta; è stata ritenuta coerente con la limitazione ai veicoli Euro superiori a una certa soglia.

  • art. 7, parr. 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La direttiva non impone agli Stati membri di estendere indiscriminatamente l’aliquota ridotta, ma consente margini di scelta e non osta a una normativa nazionale che limiti l’agevolazione ai veicoli di categoria richiesta dalla legge.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata reputata superflua, poiché la compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE è stata ritenuta già chiarita dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.

  • d.m. n. 39/2008

    L’aggiornamento della carta di circolazione per veicoli dotati di FAP vale solo ai fini dell’inquinamento da particolato e non incide sulla categoria rilevante ai fini del beneficio fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale di censura dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il dispositivo richiama la norma in tema di contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali sulle accise, la categoria del veicolo rilevante ai fini del beneficio va individuata secondo il dato normativo richiamato dalla legge agevolativa, normalmente ancorato alla classificazione ottenuta in sede di omologazione; le modifiche successive del mezzo non incidono automaticamente sul presupposto fiscale se la legge non lo prevede espressamente.
  • Le norme che introducono regimi agevolativi tributari sono di stretta interpretazione: l’estensione del beneficio a fattispecie non espressamente incluse richiede univoco fondamento normativo, non essendo consentita un’interpretazione analogica o ampliativa.
  • La direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici non realizza un’armonizzazione totale delle accise, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel prevedere riduzioni ed esenzioni, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione e il principio di parità di trattamento.
  • Quando il diritto dell’Unione attribuisce agli Stati membri una facoltà e non un obbligo di estensione dell’aliquota ridotta, la normativa nazionale che limiti il beneficio a specifiche categorie oggettive di veicoli non è incompatibile con la direttiva, se la limitazione è coerente con la ratio della disciplina e non introduce discriminazioni irragionevoli.
  • L’aggiornamento della carta di circolazione conseguente all’installazione di sistemi antiparticolato può avere rilievo ambientale o circolatorio, ma non vale, da solo, a mutare la categoria euro rilevante per benefici fiscali se la disciplina speciale collega espressamente il requisito alla classificazione originaria o all’omologazione del veicolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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