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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20181/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente, socio al 50% di una società in liquidazione, per gli anni d’imposta 2015 e 2016. L’Ufficio gli ha imputato, in via presuntiva, utili extracontabili/distribuiti in nero in conseguenza di maggiori redditi accertati in capo alla società, contestando l’esistenza di costi fittizi e di una frode carosello nel settore della commercializzazione di prodotti metallici e materiali ferrosi. La CTP aveva rigettato i ricorsi del contribuente, mentre la CGT di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che solo le rettifiche che generano un’effettiva disponibilità monetaria possano produrre utili distribuibili ai soci. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 38 e 41-bis d.P.R. 600/1973, degli artt. 2263, 2729 e 2697 c.c., dell’art. 47 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 20 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche quando il maggior reddito societario derivi dall’eliminazione di costi fittizi e che, per vincerla, il socio deve provare positivamente la diversa destinazione degli utili, non essendo sufficiente negarne la percezione. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha ribadito che, nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci in proporzione alle quote, senza che rilevi l’assenza di una formale delibera di distribuzione o la circostanza che il maggior reddito derivi dal disconoscimento di costi fittizi. Ha inoltre precisato che il fondamento della presunzione è la particolare intensità dell’affectio societatis, non la sola posizione gestoria del socio. Il socio, per vincere la presunzione, deve offrire prova positiva della diversa destinazione degli utili, o della rottura dell’affectio societatis nel periodo d’imposta considerato; non basta una mera prova negativa della mancata percezione. Poiché il giudice di appello non si è attenuto a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base normativa della ripresa fiscale, nel quadro dell’accertamento dei redditi del socio sulla base di utili extracontabili accertati in capo alla società.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento nei confronti del contribuente.

  • art. 2263 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; nel ragionamento della Corte si collega alla ripartizione degli utili in proporzione alla partecipazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte conferma la validità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova: il socio deve fornire prova positiva della diversa destinazione degli utili per vincere la presunzione.

  • art. 47 d.P.R. 917/1986

    La Corte ribadisce che la norma opera per utili dichiarati e oggetto di delibera di distribuzione, non nei casi di ripresa fiscale conseguente all’accertamento di utili in nero.

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    Citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria difensiva depositata dal controricorrente nel procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
  • La presunzione di distribuzione opera anche quando il maggior reddito societario derivi dal disconoscimento di costi fittizi o da operazioni inesistenti, non soltanto quando emerga un flusso monetario direttamente individuabile.
  • Ai fini dell’imputazione del reddito al socio, non è necessario che questi rivesta ruoli gestori o direttivi: è sufficiente la sua partecipazione alla compagine sociale, purché non risulti una concreta rottura dell’affectio societatis.
  • La presunzione non si vince con la sola negazione della percezione degli utili; il socio deve fornire prova positiva della diversa destinazione impressa agli utili extracontabili o della loro immobilizzazione.
  • L’art. 47 TUIR non si applica alla ripresa a carico del socio fondata sull’accertamento di utili in nero, perché riguarda gli utili dichiarati e deliberati in distribuzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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