Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'Invim relativo alla registrazione, avvenuta il 28 settembre 1992, di un atto di conferimento in una società in nome collettivo di beni provenienti da un'impresa familiare. In primo grado l'impugnazione dell'atto impositivo era stata accolta solo in parte, con rideterminazione del valore dell'immobile tassato. In appello, la commissione tributaria regionale ha accolto il gravame del contribuente ritenendo maturata la decadenza dell'Amministrazione per esercizio del potere impositivo oltre il termine triennale di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di decadenza era stata proposta solo in appello e quindi era nuova e inammissibile; secondo, violazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 57, comma 2, della l. n. 413/1991, deducendo che, trattandosi di imposta complementare, operava la sospensione dei termini di decadenza sino al 31 dicembre 1993 e che comunque l'azione era stata esercitata entro i termini. Il contribuente non ha resistito in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Sul primo ha affermato che il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese; la decadenza dell'Amministrazione finanziaria, essendo posta nell'interesse esclusivo del contribuente, è eccezione in senso proprio e deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio introduttivo, con conseguente inammissibilità se proposta solo in appello. Sul secondo ha ricordato che, per la liquidazione di imposta complementare conseguente a richiesta di valutazione automatica di unità immobiliari non ancora iscritte in catasto, si applica la sospensione dei termini di decadenza prevista dall'art. 57, comma 2, l. n. 413/1991 sino al 31 dicembre 1993; inoltre, nel caso concreto, l'avviso risultava azionato il 28 settembre 1996, quindi entro il termine utile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o eccezioni improprie.
Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione o pronuncia su eccezione inammissibile dedotta per la prima volta in appello.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Disciplina il termine di decadenza per l'esercizio del potere di liquidazione dell'imposta.
l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2
Ha portata generale e comporta la sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986 anche per rapporti sorti successivamente ai termini indicati dalla stessa legge.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato come base della liquidazione complementare conseguente alla valutazione automatica di unità immobiliari non ancora iscritte in catasto con attribuzione di rendita.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2
L'integrazione dei motivi è ammessa solo per contestare documenti depositati dalla controparte e non conosciuti in precedenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello non si estende alle mere difese né alle eccezioni improprie; è invece preclusa la proposizione tardiva delle eccezioni in senso stretto.
- La decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere impositivo costituisce eccezione in senso proprio, perché posta nell'interesse esclusivo del contribuente, e deve quindi essere dedotta tempestivamente nel giudizio di primo grado.
- Quando la liquidazione concerne un'imposta complementare collegata a una richiesta del contribuente su valutazione automatica di immobili non ancora accatastati, opera la sospensione dei termini di decadenza prevista dalla normativa speciale.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'azione impositiva occorre coordinare la disciplina generale del termine decadenziale con le eventuali sospensioni previste da norme speciali applicabili al tributo concreto.
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