Cassazione Civile, Ordinanza n. 26856/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato il rigetto delle domande già disposto nei gradi di merito, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva agito lamentando la gestione illegittima delle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali: sosteneva che, nelle procedure di interpello e selezione, fossero stati ammessi e valorizzati anche dipendenti privi della qualifica dirigenziale, in contrasto con i criteri di imparzialità, buon andamento, correttezza e buona fede. Chiedeva, in sintesi, l'accertamento del diritto a essere valutato in una procedura comparativa riservata ai soli soggetti con qualifica dirigenziale, nonché la condanna dell'Agenzia a ripetere la procedura in modo conforme alla legge e a risarcire i danni, anche sotto il profilo della perdita di chance. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provato che, ove la procedura si fosse svolta correttamente, il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico, cioè non provato il nesso causale tra l'asserita illegittimità e la perdita di una concreta possibilità di nomina. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: ha denunciato violazioni di norme costituzionali e del d.lgs. n. 165/2001, oltre che dei canoni di correttezza e buona fede; ha dedotto omesso esame di fatti decisivi relativi all'ampia partecipazione di soggetti non legittimati e alla sua elevata probabilità di successo; ha infine lamentato l'omesso esame del motivo di appello con cui chiedeva l'accertamento del diritto a essere valutato in una procedura comparativa conforme alle norme e alle direttive interne dell'Agenzia. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi: per la parte in cui invocavano il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché preclusi dall'art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme; inoltre, perché i motivi cumu lavano vizi eterogenei, erano generici e in realtà miravano a una rivalutazione del merito e delle prove. Quanto al danno da perdita di chance, la Corte ha ribadito che l'illegittimità della procedura non basta di per sé a fondare il risarcimento, occorrendo la prova del nesso causale tra l'inadempimento e la concreta chance perduta. Il terzo motivo è stato ritenuto comunque mal formulato e, per quanto sostanzialmente volto a censurare un'omissione di pronuncia, avrebbe dovuto essere incanalato nell'art. 360, n. 4, c.p.c. e nell'art. 112 c.p.c.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di imparzialità e buon andamento nella gestione degli incarichi.
art. 51 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle doglianze sulla selezione per incarichi dirigenziali.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di conferimento di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione.
Richiamato dalla parte ricorrente nel medesimo contesto degli incarichi e delle mansioni dirigenziali.
Richiamati dalla parte ricorrente per affermare il dovere di correttezza e buona fede nello svolgimento delle procedure di interpello e valutazione.
Invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato dai motivi per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibile tale censura per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme.
Applicato per escludere il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. poiché la decisione di appello non si era distaccata da quella di primo grado.
Richiamato dalla Corte per rilevare la carenza di specificità del primo motivo di ricorso.
La Corte osserva che una doglianza sostanzialmente diretta a denunciare omessa pronuncia avrebbe dovuto essere veicolata anche attraverso tale norma e l'art. 360, n. 4, c.p.c.
Indicata dalla Corte come il corretto parametro per censurare un'eventuale omessa pronuncia.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza processuale.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che cumul i in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali e errori di giudizio è inammissibile se non consente di individuare con precisione la singola questione devoluta alla Corte.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: i fatti storici accertati dal giudice di merito restano insindacabili, salvo i ristretti limiti del vizio denunciabile e delle preclusioni processuali.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel contenzioso sul risarcimento del danno da perdita di chance non basta allegare l'illegittimità della procedura selettiva: il danneggiato deve provare che l'illecito abbia causalmente inciso su una concreta e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato sperato.
- Quando si deduce un'omessa pronuncia del giudice di merito, il vizio va incanalato nel paradigma dell'art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., e non confuso con il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26824/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26826/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26831/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26836/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26841/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26844/2024 del 16/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →