Cassazione Civile, Ordinanza n. 08249/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di manufatti contigui, poi in parte venduti e in parte rimasti alla società costruttrice, con conseguente costituzione di un condominio. La proprietaria confinante ha chiesto la demolizione o l’arretramento di porzioni dell’edificio e la rimozione di opere asseritamente illegittime, deducendo violazioni delle distanze legali, di norme locali del PRG, dell’art. 905 c.c. per vedute sul suo fondo, dell’art. 889 c.c. per la collocazione del pluviale e della disciplina sulle distanze da pareti finestrate. In primo grado sono state accolte le domande in larga parte. La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha censurato, per violazione di legge e motivazione apparente, la qualificazione come veduta dell’apertura del bagno della controparte, sostenendo che fosse una semplice luce; 2) ha contestato la motivazione sul medesimo punto, lamentando un’adesione acritica alle conclusioni del primo giudice; 3) ha dedotto violazione della normativa urbanistica locale, sostenendo che gli interventi di ristrutturazione e sopraelevazione non sarebbero soggetti al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati; 4) ha invocato la disciplina sulle barriere architettoniche, assumendo che la demolizione avrebbe comportato la soppressione dell’ascensore; 5) ha censurato il mancato accoglimento della domanda di manleva verso progettista e direttore dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la formale veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere un riesame del merito sulla qualificazione dell’apertura come veduta, questione già motivatamente decisa sulla base delle risultanze tecniche e testimoniali. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la ricostruzione con sopraelevazione e aumento di sagoma, volumetria e superficie integra nuova costruzione soggetta alle distanze legali e che i regolamenti locali non possono derogare alla nozione codicistica di costruzione, potendo solo prevedere distanze maggiori. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la questione dell’ascensore non risultava dedotta in appello con specificità. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché nuovo e comunque non diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la immediata percepibilità della violazione delle distanze e l’assenza di prova sulla genesi del progetto. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di apertura qualificata come veduta o luce; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura tende a un riesame fattuale inammissibile.
richiamato per le vedute illegittime sul fondo della parte attrice; il ricorso non supera il controllo di ammissibilità sulla diversa qualificazione dell'apertura.
le distanze legali si applicano secondo una nozione unitaria di costruzione; i regolamenti locali possono solo stabilire distanze maggiori, non restringere la nozione codicistica.
richiamato dalla parte attrice per la collocazione del pluviale a distanza inferiore a quella legale.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
richiamato per la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate; la sentenza conferma la rilevanza della disciplina sulle distanze.
la ristrutturazione edilizia comprende la trasformazione del manufatto in organismo edilizio anche diverso dal precedente; la ricostruzione con demolizione resta soggetta alla conservazione di sagoma e volumetria nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001
la ricostruzione previa demolizione è ricondotta alla ristrutturazione edilizia, ma non elimina l’obbligo di rispettare i limiti di sagoma e volumetria quando la trasformazione si traduca in nuova costruzione.
il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo la procedura accelerata e la decisione ha confermato la proposta di rigetto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è oggi circoscritto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non la mera insufficienza o il dissenso sulla valutazione delle prove.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia omesso di considerare fatti non contestati; non quando si contesti la ponderazione del materiale istruttorio.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattende regole legali di valutazione; non se si contesta il mero apprezzamento discrezionale delle prove.
richiamato nel motivo sulla manleva del progettista e direttore dei lavori, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato nel motivo sulla responsabilità professionale del progettista/direttore lavori, senza superare il vaglio di ammissibilità.
richiamato nel motivo sulla chiamata del terzo e manleva, ma senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato nel motivo sulla manleva del professionista, nel contesto delle censure dichiarate inammissibili.
richiamato nel motivo sulla manleva del terzo, senza specifica critica alla decisione di merito.
richiamato nel motivo sulla manleva del professionista, senza esito favorevole alla ricorrente.
invocato per sostenere l’indispensabilità dell’ascensore ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
richiamato insieme agli altri articoli della legge sulle barriere architettoniche, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
richiamato in relazione alle barriere architettoniche; la questione non è stata scrutinata nel merito per difetto di specificità e di allegazione in appello.
la Corte, confermando il rigetto, ha condannato la ricorrente a somme aggiuntive per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge non consente di contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito: la censura è ammissibile solo se si allega un errore nella ricognizione della norma astratta, non nella valutazione delle risultanze istruttorie.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o la diversa lettura delle prove.
- La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, ignori fatti non contestati o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare che il materiale probatorio sia stato apprezzato in modo non condiviso dalla parte.
- In materia di distanze legali, la nozione di costruzione è unitaria e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, stabile e immobilizzata al suolo; i regolamenti locali non possono restringere tale nozione, potendo soltanto prevedere distanze maggiori rispetto a quelle codicistiche.
- La ricostruzione di un edificio previa demolizione, quando comporti aumento di sagoma, volumetria o superficie di ingombro, può integrare nuova costruzione e come tale è soggetta al rispetto delle distanze legali, con conseguente possibilità di demolizione dell’intera porzione abusiva nei limiti accertati dal giudice di merito.
- Le questioni nuove, non dedotte con specificità nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; inoltre, il motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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