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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05006/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008: il primo per IVA e IRAP, il secondo per IRPEF, entrambi fondati sull'assunto che il destinatario fosse socio di fatto di una società di persone poi cancellata. Nel primo giudizio il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile per tardività; il contribuente sosteneva invece di aver presentato tempestivamente istanza di accertamento con adesione, con conseguente sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni, e lamentava altresì errori nella valutazione della prova. Nel secondo giudizio il contribuente deduceva, tra l'altro, la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, l'invalidità dell'atto rivolto a società estinta, l'illegittimità del raddoppio dei termini, la necessità di un unico atto di rettifica verso ente e partecipi, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e vizi motivazionali sulla quantificazione del reddito di partecipazione.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, confermando l'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo relativo al primo avviso di accertamento, perché la dedotta sospensione dei termini per accertamento con adesione non era stata provata nei gradi di merito e il sindacato richiesto avrebbe investito un possibile errore di percezione della CTR, non scrutinabile in cassazione. Accoglie invece il secondo motivo, relativo al secondo avviso di accertamento, perché il giudizio doveva svolgersi nel contraddittorio tra società di persone e tutti i soci, trattandosi di accertamento unitario del reddito sociale e della sua imputazione ai partecipi; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta dell'intero giudizio. Gli altri motivi restano assorbiti. La decisione impugnata è cassata con rinvio al giudice di primo grado per il processo relativo al secondo avviso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti nei motivi di ricorso; la Corte esclude che in cassazione possa essere sindacato un errore di percezione del giudice di merito, se assimilabile a vizio revocatorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per contestare la valutazione della prova documentale circa l'istanza di accertamento con adesione.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova documentale, senza accoglimento della censura.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci; la Corte accoglie il motivo nei limiti in cui rileva la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 2495 c.c.

    dedotto dal ricorrente per sostenere l'invalidità dell'atto indirizzato a società estinta; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per contestare il raddoppio dei termini di accertamento; i motivi sono assorbiti.

  • art. 40 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per sostenere che la rettifica delle dichiarazioni di società e associati debba avvenire con unico atto; motivo assorbito.

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    invocato per la pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale; motivo assorbito.

Massime di principio

  • La sospensione del termine per impugnare l'avviso di accertamento per effetto dell'istanza di accertamento con adesione deve essere tempestivamente dedotta e provata dalla parte interessata; in mancanza di prova dell'istanza e della relativa presentazione, il ricorso può essere dichiarato tardivo.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge un errore di percezione del giudice di merito sulla esistenza o sul contenuto di un documento, se la censura mira in realtà a rimettere in discussione un possibile errore revocatorio.
  • Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, il giudizio è inscindibile e deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'impugnazione proposta dal socio occulto o di fatto contro l'accertamento che lo riguarda non esonera dal litisconsorzio necessario con la società e con tutti gli altri soci, quando la decisione incida sull'unitarietà dell'accertamento del reddito sociale e della sua distribuzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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