Cassazione Civile, Ordinanza n. 04881/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due atti di irrogazione di sanzioni nei confronti di una società di consulenza e del suo amministratore, legale rappresentante e socio di maggioranza, ritenendo che la società avesse concorso nella infedele dichiarazione IRAP e IRES commessa da un'altra società, cui aveva prestato consulenza, e che il rappresentante avesse ideato e reso possibile operazioni simulate finalizzate a un indebito risparmio d'imposta. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo, da un lato, che il concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997 non fosse riferibile a una società dotata di personalità giuridica e, dall'altro, che comunque non emergesse alcun elemento per integrare la fattispecie di concorso, oltre a valorizzare l'avvenuto accertamento con adesione da parte della società beneficiaria della consulenza. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 e degli artt. 5, 9 e 11 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità esclusiva dell'ente non escluderebbe la responsabilità concorsuale del consulente estraneo alla compagine sociale; (2) violazione degli artt. 5 e 9 d.lgs. 472/1997, affermando che il contribuente, quale socio e legale rappresentante della società di consulenza, aveva ideato e promosso le operazioni simulate; (3) vizio motivazionale sul medesimo punto; (4) violazione dell'art. 9 d.lgs. 472/1997, contestando che l'accertamento con adesione della società avesse precluso la verifica della violazione e quindi l'irrogazione della sanzione al concorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione sul rapporto tra art. 9 d.lgs. 472/1997 e art. 7 d.l. 269/2003, ma sull'assunto che il concorso nelle violazioni tributarie fosse configurabile solo per persone fisiche e non per una società dotata di personalità giuridica, oltre che sulla mancanza di prova che la condotta fosse stata posta in essere dalla persona fisica e non dalla società. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, senza denunciare un vero vizio di legittimità; il quarto motivo è stato anch'esso inammissibile, poiché non attaccava la seconda ratio decidendi fondata sull'avvenuto accertamento con adesione della società, ritenuto ostativo alla verifica giudiziale della violazione e al presupposto della sanzione concorsuale. Conseguentemente, la Corte ha confermato la statuizione di appello e ha condannato l'Agenzia alle spese di lite in favore del controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nella violazione tributaria; la Corte non ne ha affermato una portata estensiva, limitandosi a rilevare che i motivi dell'Agenzia non scalfivano la ratio della sentenza impugnata e, quanto al merito, cercavano una rivalutazione dei fatti.
Richiamato dall'Agenzia come norma che prevederebbe la responsabilità esclusiva dell'ente per le sanzioni tributarie relative al proprio rapporto fiscale; la Corte ha però rilevato che la CTR non aveva fondato la decisione su tale rapporto, rendendo la censura inconferente.
Norma invocata in relazione alla responsabilità concorsuale nelle violazioni tributarie; la Corte ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi e che, comunque, le censure tendevano a una nuova valutazione del merito.
Citato insieme agli artt. 5 e 9 nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse una specifica regula iuris autonoma nella decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro formale del primo motivo, dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha reputato il motivo inammissibile perché non denunciava omissioni decisive, ma sollecitava una rivalutazione del merito.
Richiamato solo per l'istanza di sospensione depositata dalla ricorrente; non assume rilievo decisorio nella motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se formula censure astrattamente pertinenti alla materia trattata.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: quando la critica investe la ricostruzione della vicenda concreta, il vizio è eventualmente quello motivazionale e deve essere articolato nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, riproduce integralmente gli atti di causa e propone una diversa lettura del materiale istruttorio senza indicare specifiche omissioni decisive.
- La presenza di una pluralità di rationes decidendi autonome impone al ricorrente di censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione della decisione.
- In tema di sanzioni tributarie, la censura sulla responsabilità del concorrente è inconferente se la sentenza di merito fonda il decisum sulla mancanza di prova della condotta contestata o su altre autonome ragioni non efficacemente aggredite.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04838/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04842/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04845/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04848/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04858/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04868/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →