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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03513/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico fondato sul redditometro, emesso nei confronti di un contribuente per scostamenti reddituali relativi alle annualità 2007 e 2008, in ragione della disponibilità di beni-indice di capacità contributiva, tra cui autovetture, immobile e imbarcazione. Il contribuente ha sostenuto che tali beni fossero in realtà sostenuti economicamente dal padre della convivente. Dopo un primo giudizio favorevole per l’anno 2007, il contribuente ha dedotto che l’annullamento di quell’accertamento, divenuto definitivo, avrebbe fatto venir meno uno dei presupposti dell’accertamento sintetico per il 2008, cioè lo scostamento biennale richiesto dall’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 nel testo applicabile. Ha quindi denunciato: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c.; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito del processo pregiudicante sull’anno 2007; 3) responsabilità aggravata dell’Ufficio e del difensore erariale ex art. 96 c.p.c. per mancato autoannullamento. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha invece censurato la decisione d’appello per avere, a suo dire, disapplicato alcuni beni-indice, mentre la normativa sul redditometro consentirebbe solo di valutare la congruità delle spese rispetto al reddito dichiarato, con onere della prova contraria a carico del contribuente ex art. 2697 c.c. e art. 38 d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di accertamento sintetico, il requisito dello scostamento biennale va verificato al momento dell’avvio dell’accertamento e non viene meno per effetto della successiva regolarizzazione di una delle annualità; inoltre vale il principio di autonomia dei periodi d’imposta, che impedisce di estendere automaticamente il giudicato formato su un’annualità all’altra. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e di sentenza non passata in giudicato nella causa pregiudicante, la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria ma solo facoltativa nei casi ricadenti nell’art. 337, secondo comma, c.p.c.; nel caso concreto, peraltro, la pregiudizialità non è stata ravvisata per l’autonomia dei periodi d’imposta. Ha rigettato il terzo motivo escludendo sia il dovere di autoannullamento dell’atto sia la responsabilità aggravata, per mancanza dei presupposti. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che il contribuente può fornire prova contraria alla presunzione redditometrica, ma la valutazione delle prove raccolte e la giustificazione di alcune spese rientrano nel merito e non sono sindacabili in cassazione; il giudice d’appello aveva correttamente rimodulato la ripresa a tassazione, ritenendo giustificate alcune spese e non giustificata la disponibilità dell’imbarcazione. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973

    redditometro; scostamento consecutivo negli anni 2007 e 2008

    consente l’accertamento sintetico sulla base di beni-indice di capacità contributiva; il requisito dello scostamento biennale va valutato al momento dell’avvio dell’accertamento e non viene meno per la successiva caducazione di una sola annualità, in ragione dell’autonomia dei periodi d’imposta.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può operare solo nei limiti consentiti dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta; non si estende automaticamente da un’annualità all’altra in materia tributaria.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato e non vi sia una specifica previsione normativa che imponga di attendere il giudicato.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    in presenza di pregiudizialità tecnica e decisione non definitiva nella causa pregiudicante, la sospensione può essere disposta facoltativamente.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    trova applicazione nell’ipotesi di sopravvenuto conflitto tra giudicati richiamata dalla disciplina sulla sospensione facoltativa.

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata presuppone la soccombenza o condotta processuale abusiva nei termini di legge; nel caso concreto è esclusa per l’infondatezza delle doglianze e per l’assenza di un dovere di autoannullamento.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come veicolo di censura per violazione di norme processuali e di giudicato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per dedurre violazione di legge in relazione al redditometro e all’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    nell’accertamento sintetico l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente, una volta provati i fattori-indice dall’Amministrazione.

  • d.m. 10 settembre 1992

    unitamente all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, disciplina gli indici del cd. redditometro.

  • d.m. 19 novembre 1992

    richiamato insieme al d.m. 10 settembre 1992 quale base normativa degli indici di capacità contributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • In materia di accertamento sintetico fondato sul redditometro, una volta provati gli indici di capacità contributiva, l’Amministrazione è dispensata da ulteriori prove e grava sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore a quello ricostruito.
  • Il requisito dello scostamento biennale richiesto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 deve essere verificato con riferimento al momento dell’avvio dell’accertamento; la successiva caducazione di una delle annualità non elimina retroattivamente la legittimità dell’atto se il presupposto esisteva originariamente.
  • Nel sistema tributario il principio di autonomia dei periodi d’imposta limita l’efficacia del giudicato esterno: la decisione favorevole su un’annualità non si estende automaticamente alle altre, anche se vi sono beni-indice identici, salvo che il medesimo fatto costitutivo permanga in modo giuridicamente rilevante.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è imposta quando il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato e manca una specifica norma che richieda l’attesa del giudicato; in tali casi la sospensione è solo facoltativa e la valutazione è rimessa al giudice.
  • In cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo vizi di legittimità; la scelta delle prove ritenute attendibili e la giustificazione di singole spese, nel contesto dell’accertamento sintetico, appartengono al giudizio di merito.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere affermata quando la parte soccombente abbia proposto censure infondate ma non abusive e quando, per difetto dei presupposti sostanziali, non sussista un dovere di autoannullamento dell’atto da parte dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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