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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14339/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania che aveva accolto l'appello del Comune contro la sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente, relativa ad avviso di accertamento TARES anno 2013. Il ricorso della società era fondato su quattro motivi: 1) illegittima ammissione, in sede di appello, di documenti prodotti dal Comune (richiamo art.57 D.Lgs. n.546/1992); 2) mancato riconoscimento dell'efficacia di giudicato di precedenti sentenze riguardanti annualità 2005, 2006 e 2009 che avevano annullato avvisi per difetto di motivazione (richiamo art.2909 c.c. e giurisprudenza sul giudicato esterno); 3) mancata considerazione della mancata impugnazione di avvisi relativi alle annualità 1991 e 2004 e della documentazione tecnica sulla superficie tassabile; 4) omissione di pronuncia sulle riduzioni tariffarie per raccolta differenziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto legittima l'ammissione di documenti in appello ai sensi dell'art.58, comma 2, D.Lgs. n.546/1992 (con necessità di rispetto del termine perentorio previsto dall'art.32 comma 1 e delle formalità dell'art.24). Ha escluso efficacia di giudicato delle pronunce relative ad annualità diverse, quando le decisioni riguardano elementi variabili tra gli anni (principio consolidato: il giudicato esterno vincola solo se concerne elementi tendenzialmente permanenti). Ha inoltre rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità e di documentazione a carico della ricorrente (mancata trascrizione/produzione degli avvisi e delle perizie invocate) e la genericità della doglianza sulle riduzioni per la raccolta differenziata; ha quindi confermato la validità dell'accertamento impugnato e condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre oneri forfettari e accessori, dando atto altresì della sussistenza del presupposto per il contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 57

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissione di documenti in appello; la Corte chiarisce che per il processo tributario prevale la disciplina speciale (art.58) e quindi la preclusione dell'art.345 c.p.c. non trova applicazione automaticamente

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 58 comma 2

    Interpretato dalla Corte come norma che consente la produzione liberale di documenti in sede di gravame anche se preesistenti e se la parte era contumace in primo grado, con il limite del termine perentorio previsto dall'art.32 comma 1 e delle formalità dell'art.24

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 1 comma 2

    Principio di specialità del processo tributario rispetto al processo civile che giustifica norme diverse in materia di preclusioni e produzione documentale

  • Codice di Procedura Civile, art. 345 comma 3

    Rilevato che la preclusione civile non si applica automaticamente al processo tributario per effetto della specialità richiamata dall'art.1 co.2 del d.lgs.546/1992

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 32 comma 1

    Termine perentorio applicabile alla produzione documentale (venti giorni liberi prima dell'udienza) richiamato come condizione per l'ammissibilità dei documenti in appello

  • Codice Civile, art. 2909

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato esterno; la Corte ricorda che il giudicato di una sentenza su annualità diverse non vincola automaticamente quando gli elementi decisivi sono variabili nel tempo

  • D.Lgs. n.507/1993, art. 72

    Norma che consente la liquidazione diretta della tassa sui rifiuti sulla base dei dati dell'anno precedente quando gli elementi sono stabili (dichiarazione ultrattiva); la Corte la utilizza per spiegare la legittimità di liquidazioni basate su meccanica applicazione delle misure precedenti salvo prova di variazioni

  • Codice di Procedura Civile, art. 378

    Richiamato come norma che consente depositi di memoria difensiva; qui citato in ordine alla memoria depositata dalla società

  • D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater

    Norma richiamata per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di ricorso

  • Corte Costituzionale, sent. n.199/2017

    Ha validato la possibilità di produrre documenti in appello nel processo tributario (art.58 co.2 d.lgs.546/1992) e ha ritenuto non sussistente violazione dell'art.24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio in relazione a tale disciplina

Massime di principio

  • Nel processo tributario è generalmente ammessa la produzione di documenti in grado di appello ai sensi dell'art.58 D.Lgs.546/1992, anche se la parte era contumace in primo grado, ma è necessario rispettare il termine perentorio (20 giorni liberi prima dell'udienza) e le formalità previste dalla normativa
  • Le pronunce definitive relative a imposte periodiche su annualità diverse non producono automaticamente effetto di giudicato esterno: l'efficacia vincolante opera solo se le questioni decisive attengono a fatti o elementi strutturali tendenzialmente permanenti e comuni ai più periodi
  • Il contribuente che contesta misurazioni o variazioni strutturali (es. superficie tassabile) ha l'onere di depositare e riprodurre nel ricorso gli atti e le perizie necessarie per provare la variazione; doglianze generiche o prive di documentazione sono inammissibili
  • La liquidazione meccanica basata sui dati dell'anno precedente è legittima quando il rapporto tributario è basato su dati stabili (dichiarazione ultrattiva); invece è richiesto un accertamento sostanziale se si vogliono contestare variazioni strutturali non imputabili al contribuente
  • Le censure circa omissioni del giudice d'appello su questioni sollevate in primo grado possono essere inammissibili se la parte non dimostra di avere riproposto formalmente le doglianze in appello o non ha allegato gli atti di primo grado nel ricorso
  • Le spese processuali seguono la soccombenza: chi perde è condannato a rimborsare le spese e può essere tenuto al versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa

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