Cassazione Civile, Ordinanza n. 18703/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRAP presentata da una società per l’anno d’imposta 2014, fondata sulla deducibilità del cd. cuneo fiscale per personale dipendente assunto a tempo indeterminato. La società sosteneva di avere svolto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a contratti di appalto e non in regime di concessione a tariffa, con conseguente spettanza dell’agevolazione. Formatasi la silenzio-rifiuto, il ricorso introduttivo fu prima respinto in CTP e poi accolto in CTR. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali sull’ammissibilità dell’appello e giudicato interno, assumendo che l’impugnazione della società fosse generica e non avesse investito specificamente la qualificazione del corrispettivo come tariffa; 2) violazione della disciplina IRAP e delle norme sugli appalti pubblici, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato i rapporti come appalti con corrispettivo e avesse valorizzato elementi fattuali non decisivi, insistendo sulla natura di concessione a tariffa e sul trasferimento del rischio d’impresa; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita carenza del percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la CTR avesse legittimamente interpretato gli atti processuali nel senso che l’appello della società investisse anche la questione del pagamento a tariffa, sicché non vi era l’inammissibilità lamentata dall’Agenzia. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché, da un lato, la CTR aveva applicato correttamente i principi consolidati secondo cui, ai fini dell’esclusione o meno dal beneficio IRAP, rileva il regime in cui opera il contribuente, distinguendosi la concessione a tariffa dall’appalto con corrispettivo; dall’altro lato, la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione di merito delle clausole contrattuali e degli indici fattuali, non consentita in cassazione. Quanto al terzo motivo, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta congrua e non meramente apparente. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi respinto; l’Agenzia è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata in eccesso.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, d.lgs. n. 446/1997
Le deduzioni dalla base imponibile IRAP per il costo del lavoro spettano secondo il regime concreto in cui opera il contribuente; sono escluse per le imprese che operano in concessione e a tariffa, mentre sono ammesse nell’appalto con corrispettivo.
artt. 18 e 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.
Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato interno formatosi sulla qualificazione del pagamento a tariffa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei vizi processuali e della denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato dal ricorrente nel contestare l’apprezzamento probatorio compiuto dalla CTR.
Richiamato dal ricorrente nel contestare la valutazione delle prove e degli elementi fattuali da parte della CTR.
Richiamato per la denunciata carenza di motivazione della sentenza tributaria d’appello.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato per sostenere l’insufficienza motivazionale della decisione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dell’amministrazione pubblica ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la specificità dei motivi va valutata anche alla luce del contenuto sostanziale dell’atto: se dall’atto di appello emerge la volontà di contestare un capo decisorio, il giudice può ritenere la devoluzione della questione anche in via implicita, senza che ciò integri violazione di legge censurabile in cassazione quando la valutazione attiene all’interpretazione degli atti processuali.
- Ai fini dell’IRAP e delle relative agevolazioni sul costo del lavoro, la distinzione decisiva è il regime giuridico in cui opera l’impresa: nella concessione a tariffa il corrispettivo coincide con il diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio, mentre nell’appalto il compenso è dato da un corrispettivo erogato dalla stazione appaltante; la qualificazione non può essere sovvertita mediante una mera diversa lettura di singoli indici fattuali in sede di legittimità.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito, né per ottenere una nuova interpretazione delle clausole contrattuali o degli indici di fatto accertati dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e dà conto delle ragioni della qualificazione del rapporto; la motivazione è apparente solo quando manchi un reale apparato argomentativo, non quando la parte non condivida il risultato interpretativo raggiunto.
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