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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I fideiussori proponevano opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento del residuo di un mutuo chirografario erogato in favore della società garantita. Sostenevano che il mutuo fosse nullo perché in realtà di scopo o di consolidamento, in quanto finalizzato esclusivamente a ripianare un’esposizione debitoria derivante da un conto corrente della società, conto che secondo loro era stato impropriamente contabilizzato per effetto di clausole nulle e addebiti non dovuti. Deducevano inoltre l’inefficacia delle fideiussioni e l’avvenuto pagamento del 70% del finanziamento da parte del Medio Credito Centrale quale garante pubblico. In appello e poi in cassazione lamentavano: violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’inesistenza del debito sottostante; violazione degli artt. 115, 116, 183 e 345 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata ammissione e valutazione della documentazione prodotta; violazione dell’art. 1421 c.c. per non avere la Corte dichiarato d’ufficio la nullità del mutuo; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento di efficacia di giudicato esterno alla sentenza che aveva ricalcolato il saldo del conto corrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sul litisconsorzio necessario perché formulata in modo generico e comunque infondata, escludendo che la società finanziata fosse litisconsorte necessaria nel giudizio promosso contro i soli fideiussori. Quanto ai quattro motivi di ricorso, li ha reputati inammissibili e/o infondati perché tutte le censure presupponevano un collegamento negoziale tra mutuo e conto corrente che i giudici di merito avevano escluso con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione: la somma mutuata era superiore al saldo passivo e risultava impiegata dalla mutuataria per pagare terzi creditori. Di conseguenza la documentazione sulla rideterminazione del saldo del conto era irrilevante, non vi era omessa pronuncia ma reiezione implicita della tesi avversaria, e mancavano i presupposti per attribuire efficacia di giudicato esterno alla sentenza sul conto corrente, trattandosi di rapporto giuridico diverso da quello di mutuo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La violazione del contraddittorio può essere dedotta in cassazione solo se i presupposti di fatto risultano già dagli atti di merito; nel caso concreto la deduzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di allegazione e di base fattuale certa.

  • art. 102 c.p.c.

    È stato escluso che la società garantita fosse litisconsorte necessaria nel giudizio promosso dal creditore contro i soli fideiussori.

  • art. 1306 c.c.

    Il creditore può agire utilmente anche contro uno solo dei coobbligati solidali; perciò non vi è litisconsorzio necessario nella fideiussione solidale.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    La parte che ha causato la nullità o che non l’ha tempestivamente dedotta non può giovarsene, una volta consumato il potere officioso del giudice nel grado in cui la nullità si è verificata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la motivazione accoglie una tesi incompatibile con quella della parte, implicandone il rigetto.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio svolto dal giudice di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità della produzione documentale, ma la Corte ha ritenuto comunque irrilevante la documentazione rispetto alle carenze assertive e al diverso rapporto contrattuale.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere sanate carenze assertive già presenti in primo grado; la documentazione tardiva non può supplire all’iniziale difetto di allegazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto non assolto, da parte degli opponenti, l’onere di allegazione e prova dei fatti posti a base della nullità dedotta.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d’ufficio solo se i relativi presupposti risultano ritualmente allegati o comunque emergono dagli atti; qui mancava la base fattuale necessaria.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno sul saldo del conto corrente non è stato ritenuto opponibile nel giudizio sul mutuo, per difetto di identità del rapporto giuridico dedotto.

  • art. 324 c.p.c.

    È stata esclusa la rilevanza del giudicato perché la sentenza sul conto corrente non decideva il medesimo rapporto oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sul mutuo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

  • L. n. 662/1996

    Citata solo per descrivere il ruolo del Medio Credito Centrale quale garante pubblico del 70% delle somme mutuate; non è stata oggetto di specifica interpretazione decisoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la deduzione di violazione del litisconsorzio necessario è esaminabile solo se l’esistenza del litisconsorzio e i relativi presupposti di fatto emergono con chiarezza dagli atti di merito; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nell’obbligazione fideiussoria solidale il creditore può agire anche contro uno solo dei garanti, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del debitore principale, salvo ipotesi diverse imposte da specifiche regole di litisconsorzio processuale o necessario.
  • La nullità di un contratto può essere rilevata d’ufficio solo entro il perimetro dei fatti ritualmente allegati e provati; il rilievo officioso non consente di supplire a radicali carenze di allegazione della parte interessata.
  • La parte che contesti una decisione di merito in cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove o dei fatti accertati.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice adotta una motivazione incompatibile con la tesi dedotta dalla parte, poiché tale motivazione implica il rigetto della domanda o eccezione.
  • Il giudicato esterno è invocabile solo quando tra i due giudizi vi sia identità di parti e di rapporto giuridico dedotto; un accertamento su un conto corrente non si estende automaticamente a un autonomo rapporto di mutuo, anche se economicamente collegato nella prospettazione di parte.
  • L’accertamento dell’esistenza o meno di un collegamento negoziale tra due contratti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione logica e coerente, non è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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