Cassazione Civile, Ordinanza n. 19880/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un assistente socio-assistenziale impiegato presso un convitto unificato tra il 2002 e il 2006, inquadrato in area B, posizione economica B2. Il lavoratore agiva per ottenere varie spettanze connesse allo svolgimento delle mansioni, tra cui il riconoscimento di mansioni superiori, l'indennità di turno e l'indennità istitutori previste dalla contrattazione collettiva integrativa dell'ente. Il Tribunale aveva negato le mansioni superiori ma riconosciuto solo l'indennità di turno e l'indennità istitutori; la Corte d'appello, invece, aveva riconosciuto anche le differenze retributive per mansioni superiori, riferendole all'area C, posizione C1, e aveva confermato il diritto all'indennità istitutori, rigettando però l'indennità di turno. In Cassazione l'ente previdenziale proponeva tre motivi: con il primo contestava l'accertamento di fatto e la comparazione tra profili professionali, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ravvisato mansioni superiori; con il secondo censurava il riconoscimento dell'indennità istitutori, deducendo violazione dei criteri ermeneutici e della contrattazione collettiva integrativa; con il terzo contestava la quantificazione delle differenze retributive, assumendo che il compenso incentivante fosse stato indebitamente incluso nel calcolo. Il lavoratore resisteva con controricorso e ricorso incidentale, articolato in tre motivi: i primi due miravano a ottenere il riconoscimento dell'indennità di turno, sostenendo che il contratto integrativo del 2001 avesse innovato la disciplina del 1998 e che la nozione di copertura massima dell'orario di servizio dovesse essere riferita alla sola area socio-educativa; il terzo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'allungamento del turno serale e allo svolgimento di turni domenicali nel periodo maggio 2005-febbraio 2006. L'ente previdenziale resisteva anche al ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'ente previdenziale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. Sul ricorso principale ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché rivolto a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla base delle prove testimoniali, e in parte infondato perché la comparazione operata dal giudice di merito tra la declaratoria del profilo C1 e la vecchia qualifica VI era coerente con l'equivalenza, già affermata in sentenza, tra la vecchia qualifica e il profilo B2; ha inoltre affermato che il differenziale tra profili si coglie nel maggiore grado di autonomia operativa, che è espressione della capacità decisionale e della responsabilità connessa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza, pur formalmente formulata come violazione di norme di interpretazione contrattuale, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura dei contratti collettivi integrativi di ente; la Corte ha ribadito che la violazione/falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile in cassazione solo per i contratti collettivi nazionali, mentre l'interpretazione dei contratti integrativi è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti di legge. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la censura sulla liquidazione del credito, compreso il compenso incentivante, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito e dei conteggi, mentre la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto proposta una domanda di differenze retributive comprensiva di tutte le voci rilevanti e aveva rilevato l'assenza di specifiche contestazioni dell'ente. Quanto al ricorso incidentale, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per le stesse ragioni sopra ricordate, cioè perché tendevano a sollecitare una diversa interpretazione della contrattazione collettiva integrativa; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali, e comunque non era stata specificamente censurata una violazione del principio di non contestazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per entrambe le parti di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I canoni ermeneutici sono richiamabili per censurare l'interpretazione contrattuale solo se si indica specificamente quale regola sia stata violata e in che modo il giudice di merito si sia discostato da essa.
L'interpretazione dei contratti collettivi integrativi, sebbene subordinata ai canoni legali di ermeneutica, resta una valutazione di merito non riesaminabile in cassazione come nuova lettura del testo contrattuale.
art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato come parametro sulla disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, ma la censura è stata ritenuta infondata nei limiti del caso concreto.
art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è denunciabile in cassazione solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali, non a quelli integrativi.
art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001
Il regime di pubblicità previsto per i contratti collettivi nazionali fonda la loro speciale sindacabilità in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non consente di censurare un accertamento di fatto né di proporre una diversa interpretazione di contratti collettivi integrativi; è utilizzabile per la violazione di legge e, nei limiti indicati, dei canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento non può essere usata per trasformare in doglianza di rito una critica al merito o alla quantificazione del credito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato in realtà valutato dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
art. 111 Cost.
È evocato quale parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo, ma non conduce a un diverso esito del giudizio nel caso concreto.
art. 6 CEDU
È richiamato in combinazione con l'art. 111 Cost. come parametro del giusto processo, senza incidere sull'esito delle censure.
Il principio di non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni specifiche e puntuali e non può essere invocato in modo generico.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dei ricorsi, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la deduzione in cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è limitata ai contratti collettivi nazionali; i contratti integrativi di ente, anche se applicabili su scala nazionale, sono oggetto di interpretazione riservata al giudice di merito e sono censurabili solo per violazione dei canoni ermeneutici nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La comparazione tra mansioni svolte e profili professionali va effettuata sul contenuto sostanziale delle declaratorie e, in particolare, sul grado di autonomia operativa e responsabilità richiesto, poiché l'autonomia decisionale costituisce indice qualificante del livello professionale superiore.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura sulla motivazione o sull'interpretazione del contratto in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione del merito; il controllo di legittimità non consente di sostituire una lettura dei fatti e dei documenti con quella del ricorrente.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico lamentato come omesso risulti in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché con conclusione sfavorevole alla parte; non è consentito chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Il principio di non contestazione può operare solo in presenza di allegazioni specifiche e puntuali; la sua invocazione generica non consente di sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La domanda di differenze retributive per mansioni superiori comprende tutte le voci retributive pertinenti al livello superiore, senza necessità di analitica indicazione di ciascun emolumento nel ricorso introduttivo, quando il petitum sia chiaramente volto al ristoro della minor retribuzione corrisposta rispetto a quella dovuta.
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