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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di alcuni lavoratori dalla società cedente a una cessionaria per effetto di affitto di ramo d'azienda, dalla successiva retrocessione del ramo alla cedente e dalla mancata erogazione, da parte dell'INPS, del trattamento collegato al fondo di integrazione salariale (FIS) previsto in un accordo sindacale di riduzione dell'orario di lavoro. I lavoratori hanno chiesto in giudizio la condanna solidale delle due società al pagamento delle differenze retributive, comprensive di incidene sul TFR, per il periodo in cui l'orario era stato ridotto e la quota non lavorata risultava in busta paga come a carico dell'INPS. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, ricostruendo la pretesa come diritto a somme corrispondenti all'integrazione salariale non percepita, ai sensi dell'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 148/2015, e non come risarcimento vero e proprio, escludendo però alcune voci retributive ulteriori. La Corte d'appello ha confermato la sostanza della decisione, rigettando l'appello della società e quello di alcuni lavoratori. In cassazione la società ha dedotto: (1) ultrapetizione, sostenendo che la domanda originaria riguardasse solo differenze retributive e che il Tribunale avesse invece pronunciato su un titolo risarcitorio diverso; (2) violazione degli artt. 2112, 1381 e 2560 c.c. e motivazione apparente, censurando la condanna della società cedente/retrocedente a rispondere delle somme riconosciute ai lavoratori. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, osservando comunque che la qualificazione giuridica della pretesa spettava al giudice e che l'applicazione dell'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 148/2015 non mutava la causa petendi; il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla violazione di legge e inammissibile quanto al vizio motivazionale, perché l'art. 2112 c.c. prevede una solidarietà ampia tra cedente e cessionaria e la motivazione della sentenza impugnata era esistente e sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'ultrapetizione, ricostruendo la domanda dei lavoratori come volta a ottenere somme dovute per la mancata integrazione salariale e non un diverso titolo risarcitorio estraneo ai fatti allegati; ha inoltre confermato la condanna solidale della società cedente/retrocedente, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e insussistente il vizio di motivazione apparente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con attribuzione ai difensori antistatari, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione non è stata accolta; il giudice può qualificare giuridicamente la domanda senza alterarne i fatti costitutivi allegati.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come criterio interpretativo della domanda, ma la Corte ha ritenuto assorbente la mancata autosufficienza del motivo.

  • art. 2112 c.c.

    La solidarietà passiva tra cedente e cessionaria copre tutti i crediti del lavoratore, senza distinzione tra crediti retributivi e risarcitori.

  • art. 1381 c.c.

    Norma evocata dalla ricorrente, ma il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito in relazione alla portata dell'art. 2112 c.c.

  • art. 2560, co. 2, c.c.

    Norma evocata dalla ricorrente, ma non ritenuta idonea a escludere la responsabilità della società per i crediti azionati.

  • art. 15, co. 4, d.lgs. n. 148/2015

    "qualora l'integrazione salariale sia mancata per fatto addebitabile al datore di lavoro, questi non è liberato dall'obbligo retributivo in misura corrispondente all'integrazione salariale perduta"

    La disposizione è stata letta come fonte non di un autonomo diritto risarcitorio dei lavoratori, ma del permanere dell'obbligo retributivo del datore per l'importo corrispondente all'integrazione salariale non percepita.

  • art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e il secondo nella parte relativa al n. 5, poiché la motivazione della sentenza d'appello era presente e sufficiente.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per definire il vizio di motivazione apparente, che ricorre solo in caso di effettiva mancanza o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    Usato per ribadire che l'interpretazione del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità deve essere contenuta entro il "minimo costituzionale".

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di ultrapetizione richiede che il motivo consenta alla Corte di verificare direttamente il contenuto della domanda introduttiva; in difetto di autosufficienza la censura è inammissibile.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, purché restino fermi i fatti costitutivi allegati: l'applicazione di una diversa norma rispetto a quella prospettata dalla parte non integra ultrapetizione se non muta la causa petendi.
  • In caso di mancata erogazione dell'integrazione salariale per ragioni imputabili al datore di lavoro, il lavoratore non fa valere necessariamente un autonomo credito risarcitorio, ma può pretendere le somme corrispondenti all'obbligo retributivo rimasto integro nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
  • La responsabilità ex art. 2112 c.c. è costruita in termini ampi e comprende i crediti dei lavoratori verso cedente e cessionaria, senza distinguere, ai fini della solidarietà, tra natura retributiva e natura risarcitoria del credito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in una vera anomalia costituzionalmente rilevante della sentenza; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta semplicemente non persuasiva o insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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