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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19841/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, ritenendo perfezionata la rinuncia congiunta da parte dei difensori muniti di procura e dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine da una sentenza d'appello che, in riforma del primo grado, aveva accertato che dalla data del 6 settembre 2016, per effetto del trasferimento d'azienda, era sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la lavoratrice e la società subentrante nella gestione aziendale, con inquadramento come giornalista redattore ordinario ai sensi del c.n.l.g., condannando la società al pagamento delle retribuzioni arretrate. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Prima della decisione, però, le parti depositavano un atto sottoscritto dai rispettivi difensori, con cui davano atto di avere definito la lite mediante accordo transattivo e dichiaravano congiuntamente di rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al giudizio, se validamente sottoscritta dai difensori muniti dei necessari poteri e accompagnata dalla definizione transattiva della controversia, è idonea a chiudere il processo di legittimità.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    In presenza di rinuncia ed accettazione regolari, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, escluso in caso di estinzione.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia e depositano una rinuncia al giudizio proveniente dai difensori muniti di procura, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo di cassazione.
  • La rinuncia congiunta riferibile anche alla parte controricorrente vale come accettazione della rinuncia al ricorso, purché risulti regolarmente formulata e sottoscritta da soggetti muniti dei necessari poteri.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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