Cassazione Civile, Ordinanza n. 19853/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto inizialmente con contratto di formazione e lavoro part time, poi trasformato in full time e infine convertito a tempo indeterminato, e successivamente transitato alle dipendenze di altra società per effetto di cessione di ramo d'azienda, ha chiesto il pagamento di differenze retributive sul premio di produzione confluito nella voce unica denominata EDA. Il lavoratore assumeva che la riduzione del 25% applicata dalla società fosse illegittima perché, secondo l'accordo aziendale del 17.12.1999, la riduzione avrebbe dovuto operare solo per i lavoratori assunti dopo quella data; sosteneva inoltre che il periodo di formazione e lavoro dovesse essere computato nell'anzianità di servizio anche ai fini economici. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, in base all'interpretazione coordinata del c.c.n.l. 16.3.1999 e dell'accordo aziendale del 17.12.1999, il mantenimento integrale delle voci retributive soppresse o consolidate spettasse solo al personale già in forza a tempo indeterminato alla data dell'accordo e che il ricorrente, alla data rilevante, fosse ancora titolare di un contratto di formazione e lavoro a tempo determinato, senza aver percepito in via consolidata il premio in questione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984, dell'art. 3 lett. B) c.c.n.l. 16.3.1999, dell'accordo del 17.12.1999 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'anzianità maturata nel periodo di formazione dovesse essere valorizzata e che la decisione di merito fosse in contrasto con la disciplina legale e con la finalità di equiparazione tra periodo di formazione e lavoro ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo a un orientamento già consolidato in materia di autoferrotranvieri e di voci retributive soppresse o ridotte dalla contrattazione collettiva. Ha ritenuto legittime, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984, le clausole collettive che escludono il mantenimento di determinate voci salariali nei confronti dei lavoratori che, alla data dell'accordo, erano ancora in contratto di formazione e lavoro e non avevano mai percepito quei trattamenti. La Corte ha precisato che ciò non significa negare l'utilità dell'anzianità maturata nel periodo di formazione dopo la trasformazione del rapporto, ma soltanto riconoscere che, in ordine alle specifiche voci retributive soppresse o modificate, non esisteva alcun diritto quesito né un livello retributivo preesistente da conservare. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984
consente alla contrattazione collettiva di disciplinare, nei limiti indicati dalla Corte, l'esclusione del mantenimento di specifiche voci retributive nei confronti di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che non le abbiano mai percepite, senza violare la norma né determinare discriminazione
art. 3 lett. B) c.c.n.l. 16.3.1999
letto in coordinamento con l'accordo aziendale del 17.12.1999, individua il perimetro soggettivo del mantenimento integrale delle voci retributive in favore del solo personale a tempo indeterminato già in forza
accordo aziendale del 17.12.1999
attuativo del c.c.n.l. 16.3.1999; limita il riconoscimento pieno delle voci retributive al personale già in forza a tempo indeterminato alla data dell'accordo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo di omesso esame è stato ritenuto non idoneo a sovvertire la decisione, alla luce dell'orientamento consolidato richiamato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
a seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
direttiva 1999/70/CE
richiamata solo per escludere che la soluzione interna contrasti con la disciplina unionale sui contratti a termine
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'applicazione dell'accordo ai rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato
Massime di principio
- Nei rapporti di formazione e lavoro, la successiva trasformazione a tempo indeterminato comporta che l'anzianità maturata nel periodo formativo possa rilevare ai fini degli istituti che la prendono a base, ma non retroagisce fino a rendere il rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine.
- La contrattazione collettiva può sopprimere o ridurre specifiche voci retributive e, se lo fa preservando il livello preesistente solo per chi già ne beneficiava, può legittimamente escludere dalla conservazione i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che non abbiano mai percepito quelle voci.
- Non sussiste violazione della disciplina sui contratti di formazione e lavoro quando l'esclusione dal mantenimento di nuove o riformate componenti retributive non incide sulla conservazione dell'anzianità di servizio già maturata.
- Ai fini della tutela del lavoratore, non basta invocare genericamente l'anzianità di servizio: occorre verificare se la specifica voce retributiva rivendicata fosse già effettivamente entrata nel trattamento economico del lavoratore prima della riforma contrattuale.
- La disciplina unionale sul lavoro a tempo determinato non impedisce agli Stati membri di riservare un trattamento differenziato ai contratti di formazione e lavoro e ai relativi effetti economici, nei limiti espressamente consentiti dall'accordo quadro.
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