Cassazione Civile, Ordinanza n. 19848/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto originariamente con contratto di formazione e lavoro part-time poi trasformato in full time e successivamente in rapporto a tempo indeterminato, e transitato alle dipendenze della società resistente a seguito di cessione di ramo d'azienda, domandava il pagamento di differenze retributive sul premio di produzione. La pretesa si fondava sull'assunto che, in base all'accordo aziendale del 17.12.1999 e al c.c.n.l. 16.3.1999, la riduzione del premio del 25% dovesse applicarsi solo ai lavoratori assunti dopo tale data, mentre egli, essendo stato assunto prima, avrebbe dovuto conservare il trattamento integrale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il mantenimento delle voci retributive soppresse o ridotte spettasse solo al personale già in forza a tempo indeterminato alla data dell'accordo e che, comunque, il lavoratore non avesse mai percepito quel trattamento in misura piena alla data rilevante. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 convertito nella l. n. 863/1984, dell'art. 3 lett. b) c.c.n.l. 16.3.1999 e dell'accordo aziendale del 17.12.1999, oltre a omesso esame di un fatto decisivo; il ricorrente sosteneva che il periodo di formazione e lavoro dovesse essere computato nell'anzianità di servizio e che ciò impedisse di considerarlo come neoassunto ai fini dell'esclusione dal trattamento più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato il diritto alle differenze sul premio di produzione. Ha ritenuto conforme all'orientamento consolidato la clausola collettiva che riserva il mantenimento delle voci salariali soppresse o modificate ai soli lavoratori che, alla data dell'accordo, erano già in servizio a tempo indeterminato e avevano già beneficiato di quelle voci. Nel caso del contratto di formazione e lavoro, la successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato non fa venir meno la natura a termine del rapporto originario né trasforma il lavoratore in un dipendente già stabilmente in forza alla data dell'accordo; per gli istituti legati all'anzianità opera la retrodatazione, ma non sorge un diritto a emolumenti mai percepiti prima della soppressione o riduzione. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984
convertito con modificazioni nella l. n. 863/1984
consente alla contrattazione collettiva di disciplinare il trattamento dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro e non impedisce clausole che escludano il mantenimento di voci retributive mai percepite da tali lavoratori alla data degli accordi collettivi.
art. 3, lett. b), c.c.n.l. 16.3.1999
in combinazione con l'accordo aziendale del 17.12.1999, viene letto nel senso di riservare il mantenimento delle voci retributive al personale già in forza a tempo indeterminato alla data dell'accordo.
accordo aziendale del 17.12.1999
è interpretato come attuativo del c.c.n.l. e come fonte della disciplina che limita il mantenimento integrale delle voci salariali ai soli dipendenti già a tempo indeterminato e già beneficiari del trattamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame del fatto decisivo è stata dedotta ma non ha condotto all'accoglimento, essendo il ricorso respinto nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
direttiva 1999/70/CE
richiamata per escludere un contrasto della soluzione nazionale con la disciplina unionale sul lavoro a tempo determinato.
clausola 2, punto 2, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto all'applicazione dell'Accordo quadro ai rapporti di formazione professionale iniziale e ad altri rapporti di formazione/riqualificazione pubblici.
Massime di principio
- Nel contratto di formazione e lavoro, la successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato comporta la retrodatazione degli effetti rilevanti ai fini dell'anzianità, ma non rende il rapporto originariamente a tempo indeterminato fin dalla stipula.
- Le clausole collettive che, nell'ambito di una riforma della retribuzione, mantengono voci salariali soppresse o ridotte solo per i lavoratori che le percepivano già alla data dell'accordo non sono illegittime se i destinatari esclusi, alla data rilevante, non avevano mai fruito di quel trattamento.
- Non è configurabile una discriminazione o una violazione del regime del contratto di formazione e lavoro quando la contrattazione collettiva equipari il lavoratore trasformato al neoassunto ai soli fini dell'esclusione da nuove voci retributive, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio.
- Un diritto quesito a una determinata componente retributiva non sorge se, al momento della sua soppressione o riduzione, il lavoratore non aveva mai maturato né percepito tale emolumento.
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