Cassazione Civile, Ordinanza n. 19838/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 33102/2018, inserendo dopo la parola "legge" la formula "pagamento eseguito in favore dello Stato" e ordinando alla cancelleria di annotare la correzione sull'originale del provvedimento. Non sono state liquidate spese nel procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La pronuncia riguarda non il merito della lite originaria, ma la correzione d'ufficio di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di Cassazione n. 33102/2018. In quel precedente provvedimento la Corte aveva accolto il ricorso e posto a carico della parte intimata le spese di legittimità, ma nel dispositivo aveva omesso di specificare, nonostante la ricorrente fosse ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che il pagamento delle spese doveva essere eseguito in favore dello Stato. Il procedimento odierno è quindi volto a rettificare tale omissione materiale. La Corte richiama l'art. 391-bis c.p.c. e l'art. 133 d.P.R. n. 115/2012, affermando che, nei casi di parte ammessa al patrocinio pubblico, la mancata indicazione della spettanza delle spese allo Stato integra un mero errore materiale correggibile in qualsiasi tempo, anche d'ufficio. La Corte precisa inoltre che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere richiesta in ogni tempo dalla parte interessata oppure rilevata d'ufficio dalla Corte; la decisione sulla correzione è resa con ordinanza secondo il procedimento ivi richiamato.
Gli errori materiali o di calcolo sono emendabili mediante il procedimento di correzione, quando si tratti di meri refusi o omissioni non incidenti sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 133 d.P.R. n. 115/2012
Quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese deve prevedere che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato; l'omissione di tale indicazione costituisce errore materiale correggibile.
Massime di principio
- L'omissione, nel dispositivo di una decisione di legittimità, dell'indicazione che le spese vadano pagate in favore dello Stato quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato integra un errore materiale e non un vizio decisorio.
- Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione possono essere corretti anche d'ufficio, senza limiti di tempo, mediante il procedimento previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura non contenziosa e amministrativa; perciò non comporta una vera soccombenza e non consente una autonoma statuizione sulle spese processuali.
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