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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36251/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti con riferimento all'anno 2008, conseguente all'iscrizione d'ufficio del professionista alla Gestione separata, pur essendo egli iscritto all'albo degli ingegneri e assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria per l'attività svolta come dipendente. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo legittima l'iscrizione alla Gestione separata, non prescritto il credito per effetto della sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. e decorso il termine di prescrizione dal momento in cui il contributo doveva essere versato. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata alla luce della normativa previdenziale e dell'art. 38 Cost.; omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia su questioni concernenti l'attività libero-professionale; estraneità alla Gestione separata delle attività soggette a iscrizione ad albi; irrilevanza del pagamento del contributo integrativo a Inarcassa, che a suo dire esonererebbe dall'iscrizione alla Gestione separata; violazione del principio di unicità ed esclusività del regime previdenziale; assenza di base giuridica per l'affermazione dell'obbligo di molteplicità delle posizioni previdenziali; nullità della sentenza per motivazione e utilizzazione di argomenti ritenuti illegittimi; violazione delle regole processuali perché la questione della prescrizione sarebbe stata decisa su fatti nuovi dedotti solo in appello dall'INPS; e, infine, errata individuazione del dies a quo della prescrizione, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto decorrere dalla dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del versamento contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sette motivi, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, e quindi non iscrivibili a Inarcassa, sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché il contributo integrativo versato agli albi professionali ha natura solidaristica e non costituisce contribuzione idonea a generare una prestazione previdenziale correlata. Ha dichiarato infondato anche l'ottavo motivo, osservando che la questione della sospensione del decorso della prescrizione per dolo era già stata posta dall'INPS in primo grado, sicché non vi era novum in appello. Ha ritenuto infondato il nono motivo, confermando che la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui essi dovevano essere versati, cioè dalla scadenza del saldo dovuto per l'anno di riferimento, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva accertato in concreto la sussistenza del dolo ai fini della sospensione della prescrizione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'INPS. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25

    La norma non impedisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando il professionista, pur iscritto all'albo, non versi contributi idonei a una corrispondente prestazione previdenziale presso la cassa di categoria.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera in chiave universalistica per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione non coperta da altra tutela previdenziale correlata.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011

    La norma di interpretazione autentica rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione solo se il professionista versa contributi suscettibili di costituire una prestazione previdenziale correlata; il contributo integrativo non basta.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per qualificare l'attività autonoma, ma la Corte lo considera inconferente rispetto all'obbligo contributivo in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esercizio di professioni protette; non esclude, di per sé, l'iscrizione alla Gestione separata nei casi decisi dalla giurisprudenza di legittimità.

  • L. n. 6 del 1981, art. 21

    Invocato dal ricorrente in relazione all'iscrizione alla cassa professionale; la Corte non ne ricava un'esenzione dall'iscrizione alla Gestione separata.

  • Statuto Inarcassa, art. 7.2

    Richiamato a sostegno della tesi difensiva del ricorrente; non è ritenuto idoneo a escludere l'obbligo verso la Gestione separata.

  • L. n. 509 del 1994, art. 2

    Richiamato nel ricorso sul sistema delle casse privatizzate; la Corte lo coordina con la disciplina della Gestione separata senza trarne un'esclusione automatica.

  • D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6

    Norma evocata dal ricorrente a supporto della tesi di esclusività del regime previdenziale; non è ritenuta ostativa all'iscrizione alla Gestione separata nei casi analoghi.

  • art. 38 Cost.

    È invocato per contestare la duplicazione degli obblighi previdenziali, ma la Corte valorizza la ratio universalistica della tutela previdenziale e la compatibilità dell'ulteriore iscrizione nei casi previsti.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3

    Richiamato in relazione alla prescrizione contributiva; il suo coordinamento con la disciplina del caso conduce a far decorrere la prescrizione dalla scadenza del versamento dovuto.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza dell'obbligazione contributiva e non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La prescrizione è sospesa in caso di dolo del debitore; la Corte conferma l'accertamento in concreto del dolo per la mancata compilazione del quadro RR.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1

    È richiamato per il differimento del termine di versamento dei contributi relativi all'anno 2008, con decorrenza della prescrizione dal 6 luglio 2009.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    È citato in via generale come esempio di differimento dei termini di versamento rilevante per la decorrenza della prescrizione dei contributi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è rilevante solo ai fini del rito e non vincola il collegio giudicante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il proprio orientamento consolidato mediante rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 113 c.p.c.

    Evocato nel ricorso per censurare il metodo decisorio della Corte territoriale; non viene accolto.

  • art. 101 Cost., comma 2

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza processuale; non incide sull'esito della decisione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato per lamentare asserita nullità della sentenza per motivazione; la Corte esclude il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per richiamare motivazioni di precedenti conformi, confermando l'orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad un albo professionale, che svolgano attività libero-professionale e non siano assoggettati alla cassa di categoria per assenza dei relativi presupposti di iscrizione, possono essere tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS se non risultano coperti da un contributo previdenziale che dia luogo a una prestazione correlata.
  • Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, conta la natura del versamento effettuato alla cassa professionale: solo un contributo che sia funzionalmente destinato a costituire una corrispondente tutela previdenziale può escludere l'obbligo, mentre il contributo integrativo con funzione solidaristica non è sufficiente.
  • La disciplina previdenziale va letta in chiave universalistica: la previsione di una cassa professionale di categoria o di regole interne che limitino l'iscrizione non impedisce, di per sé, l'espansione dell'obbligo verso la Gestione separata quando la specifica attività autonoma rimane priva di copertura previdenziale correlata.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il contributo diviene esigibile, cioè dalla scadenza del termine di versamento, e non dalla successiva dichiarazione dei redditi del contribuente.
  • La sospensione della prescrizione per dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. richiede un accertamento in concreto della condotta fraudolenta o reticente del debitore; la sola astratta omissione dichiarativa non basta automaticamente, ma può concorrere con ulteriori elementi probatori.
  • In sede di legittimità, la censura di novità della questione processuale è infondata quando la decisione d'appello si sia basata su un tema già introdotto in primo grado; il ricorso deve confrontarsi specificamente con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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