Cassazione Civile, Ordinanza n. 12134/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento in estensione, ai sensi dell'art. 147 l. fall., di una società di fatto ritenuta esistente tra una società a responsabilità limitata già fallita e una persona fisica. Il tribunale aveva esteso il fallimento alla società di fatto e alla persona fisica ritenuta socio illimitatamente responsabile. In reclamo, la persona fisica aveva dedotto: la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, perché eseguita a un indirizzo PEC utilizzato per la sua attività professionale medica; l'insussistenza di una società di fatto, sostenendo che i rapporti con la società erano spiegabili con vincoli familiari e con un semplice finanziamento o prestito, non con un conferimento in fondo comune e con affectio societatis; la decadenza del potere di chiedere il fallimento, poiché il ricorso era stato presentato oltre l'anno dalla cessazione del rapporto societario che, secondo la ricorrente, sarebbe cessato con il fallimento della società originaria nel 2016. La Corte di appello ha rigettato il reclamo ritenendo valida la notificazione via PEC, sufficiente la prova della società di fatto sulla base dell'acquisto di un immobile con apporto economico della società, della successiva locazione alla società, delle garanzie prestate e della partecipazione alle perdite, e non applicabile il termine annuale ai soci occulti. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione delle norme su notificazioni telematiche e art. 15 l. fall.; violazione dell'art. 147 l. fall. e dell'art. 2247 c.c. per errata ricostruzione della società di fatto; violazione degli artt. 147 e 15 l. fall. e dell'art. 3 Cost. per omessa considerazione della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla notificazione, affermando che la PEC personale della destinataria, risultante dall'INI-PEC, era validamente utilizzabile per la notifica degli atti introduttivi del procedimento prefallimentare anche se l'indirizzo era impiegato per l'attività professionale. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla società di fatto perché dirette a ottenere un nuovo esame del merito e della ricostruzione degli indici fattuali, precluso in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, richiamando il principio per cui, nel caso di socio occulto o di società non resa pubblica, non opera il termine annuale previsto per alcune ipotesi di fallimento in estensione, principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina dell'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile è compatibile con il procedimento di cui all'art. 15 l. fall.; il termine annuale non opera per il socio occulto o per la società non pubblicizzata, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
Il ricorso e il decreto vanno notificati a cura della cancelleria all'indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'INI-PEC; la notifica via PEC è valida se eseguita presso l'indirizzo digitale del destinatario, con perfezionamento alla ricevuta di avvenuta consegna.
L'indirizzo PEC/domicilio digitale del professionista è idoneo a ricevere comunicazioni e notificazioni aventi valore legale; non rileva che l'indirizzo sia impiegato per la sola attività professionale specifica.
La dedotta nullità della notificazione non è ravvisabile quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e la parte è stata posta nella condizione di conoscere l'iniziativa processuale secondo il meccanismo legale di notificazione.
Per configurare una società, anche di fatto, occorrono conferimento di beni o servizi, fondo comune e affectio societatis, da accertarsi in fatto sulla base degli elementi sintomatici del rapporto.
Nella società in nome collettivo irregolare, in difetto di diversa regolamentazione, la gestione e la rappresentanza spettano disgiuntamente a ciascun socio.
art. 3 Cost.
La Corte ha escluso che vi sia violazione del principio di eguaglianza, poiché il diverso trattamento tra soci occulti e soggetti pubblicamente iscritti trova giustificazione nella diversa situazione di pubblicità del rapporto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento eseguita a mezzo PEC è valida se effettuata all'indirizzo digitale del destinatario risultante dai registri previsti dalla legge, anche quando quell'indirizzo sia abitualmente utilizzato per attività professionale diversa da quella dedotta in giudizio.
- Nelle procedure di fallimento in estensione, l'art. 15 l. fall. si applica in quanto compatibile, con tutela del contraddittorio assicurata mediante la notifica degli atti introduttivi secondo le forme telematiche previste dall'ordinamento.
- La contestazione dell'esistenza di una società di fatto richiede una verifica di merito su conferimenti, fondo comune, affectio societatis e partecipazione al rischio di impresa; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge.
- Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento non si estende automaticamente al socio occulto o alla situazione societaria non resa pubblica, poiché il diverso regime tutela l'affidamento dei terzi e si collega alle formalità di pubblicità assolte o meno dal soggetto interessato.
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