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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27042/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. di Torre Annunziata. I motivi principali erano: (1) eccezione di incompetenza territoriale, dedotta sul presupposto che i fatti debbano ritenersi riferibili al circondario di Nocera Inferiore perché la condotta avrebbe integrato la contravvenzione ex art.6 legge n.283/1962 e non il delitto ex art.441 c.p.; (2) omissione dell'interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.), contestato perché il Tribunale avrebbe ingiustificatamente valutato il pericolo di inquinamento delle prove; (3) inutilizzabilità delle intercettazioni disposte prima dell'iscrizione del reato associativo, per tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato; (4) vizi di qualificazione giuridica e insufficienza della gravità indiziaria (contestazione che gli atti non dimostrerebbero adulterazione/contraffazione ma semplice rivendita di prodotti ricevuti), nonché assenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento e di reiterazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha rilevato in primo luogo che l'impugnazione confonde il reato di riciclaggio con quello contestato (autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.), i cui elementi sono diversi dal reato di riciclaggio (art. 648-bis). Ha quindi respinto le censure: la questione di competenza territoriale è connessa a una qualificazione alternativa ritenuta manifestamente infondata; l'omissione dell'interrogatorio preventivo è stata adeguatamente motivata con il pericolo di inquinamento probatorio (anche in relazione a violazioni di sigilli e operazioni di depistaggio); le intercettazioni inizialmente autorizzate per reati per i quali la captazione è consentita sono utilizzabili anche dopo successiva riqualificazione, salvo errore evidente del giudice autorizzante, cosa non dimostrata; le contestazioni sulla gravità indiziaria si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, non riscontrata. Conseguentemente: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e ordine di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disposizioni di attuazione c.p.p.; la decisione non ha disposto la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    La Corte ha osservato che il capo contestato riguarda l'autoriciclaggio, istituto distinto dal riciclaggio; la confusione fra i due reati nel ricorso ha contribuito all'inammissibilità.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Richiamato per distinzione: il riciclaggio è diverso dall'autoriciclaggio e l'appello non poteva fondarsi su una qualificazione diversa non sostenuta dagli atti.

  • art. 441 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti e della motivazione del Tribunale, la fattispecie di adulterazione/contraffazione potesse essere configurata, giustificando la riqualificazione e l'uso degli elementi probatori.

  • legge n. 283 del 30/04/1962, art. 6

    La difesa sosteneva la configurabilità della contravvenzione anziché del delitto; la Corte ha ritenuto tale tesi manifestamente infondata rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 291, comma 1‑quater cod. proc. pen.

    Consente di non effettuare l'interrogatorio preventivo quando sussiste concreto pericolo di inquinamento delle prove; il Tribunale ha motivato adeguatamente la sussistenza di tale pericolo.

  • art. 266, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.

    Elenca reati per i quali sono consentite le intercettazioni; la Corte ha ricordato che intercettazioni correttamente autorizzate per un titolo consentito rimangono utilizzabili dopo riqualificazione, salvo errore manifesta al momento dell'autorizzazione.

  • artt. 266 e 267 cod. proc. pen.

    Norme sullo svolgimento e limiti delle intercettazioni; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue autorizzazioni corrette da autorizzazioni manifestamente erronee.

  • art. 335‑quater cod. proc. pen.

    Prevede il procedimento per contestare la tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte ha rilevato che la difesa non ha adeguatamente esplicitato l'incidenza di eventuale tardiva iscrizione sull'utilizzo delle intercettazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1‑ter disposizioni di attuazione c.p.p.

    Prevede l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla detenzione; la Corte ha disposto la trasmissione della copia.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma sulla discussione in Cassazione; nel procedimento si è proceduto per trattazione scritta in assenza di richiesta tempestiva ex art.611.

  • art. 8, 21 comma 2 e 22 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa in tema di competenza territoriale; la Corte ha ritenuto la relativa eccezione connessa a questioni di fatto e manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Distinguere con precisione autoriciclaggio (art. 648‑ter.1) e riciclaggio (art. 648‑bis): una confusione tra i due reati può compromettere la fondatezza del ricorso e la questione di competenza territoriale.
  • La competenza territoriale può dipendere dalla qualificazione giuridica della fattispecie; tuttavia, eccezioni basate su diversa qualificazione devono essere specifiche e tempestive e non possono limitarsi ad affermazioni apodittiche.
  • L'interrogatorio preventivo può essere omesso se il giudice motiva concretamente il pericolo di inquinamento delle prove (es. depistaggi, violazioni di sigilli); in tal caso la decisione è difficile da rimettere in discussione in cassazione salvo manifesta illogicità.
  • Le intercettazioni autorizzate correttamente per un reato che consentiva la captazione restano utilizzabili anche dopo una successiva riqualificazione del fatto, salvo che l'autorizzazione originaria sia stata evidentemente errata rispetto agli elementi allora disponibili. Per contestare la tempestività dell'iscrizione va comunque considerato il rimedio di cui all'art.335‑quater c.p.p.
  • In sede di cassazione le valutazioni di gravità indiziaria, l'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione fattuale sono sindacabili solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità; le critiche che ripropongono una diversa ricostruzione dei fatti sono in genere inammissibili.
  • Se il ricorso è manifestamente generico o infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad ammende (art. 616 c.p.p.); è pertanto opportuno che l'impugnazione in cassazione sia focalizzata su specifici profili di diritto e non su mere riconsiderazioni del merito.
  • Per la difesa: documentare e provare con elementi concreti qualsiasi censura sulla utilizzabilità di intercettazioni o sulla omissione di atti procedurali (es. interrogatorio), e, se si contesta l'iscrizione tardiva, attivare il procedimento previsto dall'art.335‑quater per far accertare la tempestività.

Testo integrale

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