Cassazione Civile, Ordinanza n. 22423/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di maggiori imposte a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 602/1973. La controversia riguardava la deduzione, nel quadro RP della dichiarazione, di somme versate all'Archivio notarile e ad altri organismi del settore notarile: una parte di tali importi non costituiva contributi previdenziali e, quindi, era stata correttamente esclusa dalla deduzione; tuttavia il contribuente sosteneva che quelle stesse somme fossero comunque costi inerenti all'attività professionale e quindi deducibili, sicché non vi sarebbe stato alcun danno per l'Erario. In cassazione, il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR escluso l'emendabilità della dichiarazione e per avere ignorato che la prova dell'effettivo sostenimento dei costi risultava dalla documentazione prodotta dall'Ufficio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle risultanze probatorie e per l'erroneo rilievo di un difetto di prova sul preteso mancato danno erariale.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate, ma ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, perché la sentenza, pur succinta, rendeva percepibile la ratio decidendi: non la questione astratta dell'emendabilità della dichiarazione, ma la mancanza di prova circa l'assenza di un danno per l'Erario e circa il fatto che le somme contestate non fossero già state considerate in altra voce di costo deducibile. Ha poi affermato che l'emendabilità della dichiarazione è sì ammessa anche oltre il termine decadenziale, ma che nel caso concreto il contribuente doveva dimostrare che le somme versate, pur non essendo contributi previdenziali, non fossero già comprese nei costi dedotti per il medesimo anno d'imposta; tale prova non era stata fornita e le quietanze dell'Archivio notarile non erano sufficienti. Infine, ha ritenuto inconferente la censura di travisamento della prova, richiamando il principio delle Sezioni Unite sul rimedio della revocazione per errore di fatto quando sia travisato l'oggetto della percezione del giudice, e osservando che qui non vi era una svista su un documento inesistente o non esaminato, ma una diversa valutazione del contenuto probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come base del controllo formale che ha dato origine alla cartella di pagamento.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito
consente al contribuente di opporsi in giudizio a pretese fiscali fondate su errori della dichiarazione anche oltre il termine decadenziale, ma non lo esonera dall'onere di provare il fondamento sostanziale della pretesa di emenda.
richiamato quale parametro delle censure sulla valutazione e sull'uso delle prove.
richiamato quale parametro delle censure sulla valutazione e sull'uso delle prove.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente e al dovere di motivazione della sentenza.
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
richiamato quale norma processuale tributaria sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel principio sul travisamento della prova, in relazione al fatto sostanziale o processuale.
richiamato come rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova.
art. 53 Cost.
richiamato per affermare la prevalenza del principio di capacità contributiva rispetto alla sola stabilità dei termini dichiarativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato principale cui si commisura l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il contribuente può sempre far valere in giudizio errori di fatto o di diritto della propria dichiarazione fiscale, anche oltre i termini decadenziali previsti per la dichiarazione integrativa, quando tali errori abbiano inciso sull'obbligazione tributaria.
- L'emendabilità della dichiarazione non elimina l'onere del contribuente di provare in concreto la fondatezza della pretesa correttiva: se sostiene che un importo indebitamente indicato non abbia prodotto danno erariale perché comunque deducibile, deve dimostrare che esso non sia già stato computato in altra voce di costo o deduzione.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire la ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica, se dal testo della sentenza emergono comunque le ragioni essenziali della decisione.
- Il travisamento della prova ricorre solo quando il giudice di merito abbia percepito erroneamente l'oggetto della prova; se la doglianza mira, in sostanza, a contestare la valutazione del contenuto di documenti esaminati, non si è in presenza di travisamento ma di censura di merito o, nei casi previsti, di diverso vizio impugnatorio.
- Le quietanze o i documenti che attestano il pagamento di somme non sono di per sé sufficienti a provare la deducibilità fiscale di tali importi se non dimostrano anche la loro mancata inclusione in altre poste dedotte nella dichiarazione.
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