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Sentenza

Sentenza n. 2112/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 661/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi 2.000 euro oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore complessivo di 2.000 euro oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, gli ulteriori importi a titolo di rivalutazione degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato e una penalità di mora per ogni ritardo o inosservanza. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato né la documentazione prodotta né l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ritualmente proposto e fondato il ricorso di ottemperanza, rilevando che il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, mentre gravava sul Ministero l'onere di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi, non assolto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo comprende anche le spese e i diritti successivi alla pronuncia necessari per ottenere il passaggio in giudicato e per la registrazione del titolo, ma non le eventuali spese di precetto, trattandosi di costi derivanti dalla libera scelta di strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione della condanna relativa alla Carta docente implica un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo è stato ritenuto riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso. È stata altresì respinta la domanda di ulteriori importi per rivalutazione degli interessi successivi al passaggio in giudicato, non essendo stato provato il maggior danno. Il TAR ha nominato, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni per provvedere su istanza dell'interessato. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce deve provare i fatti costitutivi della pretesa; chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. Nel caso concreto, il ricorrente ha provato il giudicato e il Ministero non ha provato fatti impeditivi o giustificativi dell'inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La sentenza posta in esecuzione aveva previsto la corresponsione degli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    È stata applicata analogicamente per escludere il compenso del commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero già retribuito secondo il principio di omnicomprensività.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa al compenso del commissario ad acta applicata analogicamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il creditore deve provare il titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato; spetta invece all'Amministrazione, che intenda paralizzare la pretesa, provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto o fornire una valida giustificazione dell'inadempimento.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso del termine.
  • L'obbligo di esecuzione del giudicato relativo a una condanna pecuniaria comprende le spese e i diritti successivi alla pronuncia necessari per conseguire il passaggio in giudicato e registrare il titolo, ma non comprende le spese di precetto quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza.
  • La penalità di mora non è dovuta automaticamente per il ritardo nell'esecuzione di una condanna nei confronti della pubblica amministrazione; può essere negata quando l'esecuzione richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo sia collegato alla straordinaria mole del contenzioso e degli adempimenti.
  • La richiesta di ulteriori somme a titolo di maggior danno o rivalutazione degli interessi maturati dopo il giudicato deve essere provata dal creditore; in mancanza di prova del maggior danno, la domanda va respinta.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se l'attività rientra nell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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