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Sentenza

Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del 21 ottobre 2024 e notificato il 30 ottobre 2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per asilo politico in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo poi mutata in richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202401614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per asilo politico in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o, in subordine, in permesso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la conversione del proprio permesso di soggiorno per asilo politico in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La Questura aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 21 ottobre 2024, notificato il 30 ottobre 2024. Il provvedimento era stato tempestivamente impugnato. Nel corso del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 27/2025, l’Amministrazione rilasciava al ricorrente un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Il difensore del ricorrente dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere e chiedeva la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo avesse carattere integralmente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sulla legittimità del diniego originario. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell’esito sostanziale della controversia, e liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché con rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, richiesto dal ricorrente e successivamente rilasciato dall’Amministrazione.

  • art. 9, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce la base normativa del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato al ricorrente nel corso del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando il nuovo provvedimento intervenga in esecuzione di una misura cautelare.
  • Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall’adozione in corso di causa di un atto favorevole al ricorrente, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in base all’esito sostanziale della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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